divieto di azioni esecutive e
cautelari individuali |
dal
giorno della dichiarazione di fallimento
nessuna azione individuale
esecutiva o cautelare può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nel fallimento poiché è il
curatore che provvede a liquidare nell'ambito del
fallimento il patrimonio del debitore |
sono esclusi dal divieto
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i creditori garantiti da pegno o da privilegio ex artt.
2756 c.c. e
2761
c.c. ( cioè privilegio con diritto di ritenzione) possono anche
realizzare il loro credito direttamente durante il fallimento.
Per far ciò, però, il creditore deve essere autorizzato alla
vendita dal giudice delegato, che decide dopo aver sentito il
curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il
tempo della vendita, determinandone le modalità a norma
dell'art. 107 l.f. Tuttavia il giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori può anche autorizzare il curatore a
riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il
creditore, o a fargli eseguire la vendita sempre a norma
dell'art. 107 l.f. |
le azioni delle banche
che hanno concesso finanziamenti fondiari agrari o per
la realizzazione di opere pubbliche
(d.lgs. 1993\385 art.
41); questa disciplina
si applica anche e ai finanziamenti alla opere
pubbliche che, però, siano garantiti da ipoteca su
immobili (art. 42 d.lgs. 1993\385) e ai
finanziamenti agrari e pescherecci (art. 44 del citato
d.lgs.) |
i beni che il curatore
(secondo quanto prevede l'art. 104 ter l.f. comma 7),
decide, previo parare favorevole del comitato dei
creditori, di non acquisire all'attivo; in tal caso i creditori,
dopo aver ricevuto la relativa comunicazione del
curatore, possono iniziare azioni esecutive o cautelari
sui beni rimessi nella disponibilità del debitore |
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