Nessuna azione individuale esecutiva Si ritiene che il divieto si estenda ad ogni tipo di esecuzione, mobiliare o immobiliare, compresa quella per consegna e rilascio. Se, però, prima della dichiarazione di fallimento sono pendenti
procedure esecutive il curatore può subentrarvi; se decide in tal
senso, si applicheranno le regole del codice di procedura civile; se
invece la decisione è per l'estinzione della esecuzione in corso, il
curatore dovrà presentare istanza al giudice dell'esecuzione, che
dichiarerà l'improcedibilità dell'esecuzione in corso (art. 107 comma 7
l.f.); ovviamente siamo al di fuori dei casi previsti in generale
dall'art. 51 l.f. |