Nessuna azione individuale esecutiva 

Si ritiene che il divieto si estenda ad ogni tipo di esecuzione, mobiliare o immobiliare, compresa quella per consegna e rilascio.

Se, però, prima della dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive il curatore può subentrarvi; se decide in tal senso, si applicheranno le regole del codice di procedura civile; se invece la decisione è per l'estinzione della esecuzione in corso, il curatore dovrà presentare istanza al giudice dell'esecuzione, che dichiarerà l'improcedibilità dell'esecuzione in corso (art. 107 comma 7 l.f.); ovviamente siamo al di fuori dei casi previsti in generale dall'art. 51 l.f.
Notiamo che la regola appena citata non impone al curatore di bloccare le procedure esecutive in corso, ma gliene dà la facoltà.
Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore.

 

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