I crediti dipendenti dal contratto di trasporto
e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle
cose trasportate finché queste rimangono presso di lui.
I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del
mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del
depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che
questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma
dell’articolo 2756.