Dichiarazioni tardive di crediti
Abbiamo visto che i creditori possono presentare le domande d'ammissione al passivo nei termini stabiliti nella sentenza di fallimento.
Può accadere, tuttavia, che alcuni creditori non abbiano saputo della procedura fallimentare in tempo utile, oppure hanno visto dichiarare inammissibili le loro domande; nonostante queste situazioni, l'art. 101 l.f. dà ancora ai creditori la possibilità di essere ammessi al passivo.
Per la procedura relativa a queste domande è necessario fissare i punti di questa procedura:
domande tardive di ammissione al passivo | sono quelle che si riferiscono a crediti oppure alla restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili; la domanda di propone con ricorso nelle stesse forme delle domande di ammissione tempestive |
quando una domanda è considerata tardiva | Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi(art. 101, comma 1 così come modificato dalla l. 221\2012) |
udienza di ammissione | il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni 4 mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza; è da ritenere che tali udienze siano fissaste dal giudice delegato quando dichiara esecutivo lo stato passivo |
svolgimento della procedura | si svolge secondo le stesse forme previste per l'ammissione al passivo delle domande presentate tempestivamente, e contro l'ammissione di queste domande sono possibili i procedimenti di impugnazione, opposizione e revocazione nelle forme ordinarie |
diritti dei
creditori chirografari ammessi tardivamente
(art. 112 l.f.) |
concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, ma concorrono anche alle ripartizioni anteriori se provano che il ritardo con cui hanno presentato le domande di ammissione dipende da causa a loro non imputabile |
diritti dei creditori privilegiati ammessi tardivamente | concorrono anche alle ripartizioni precedenti la loro ammissione al passivo |
diritti dei titolari di diritti su beni mobili o immobili | possono chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto ma solo se provano che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile |
Vista la disciplina delle domande tardive, è ora necessario effettuare alcune
osservazioni;
in primo luogo notiamo che l'accertamento su queste domande assume carattere
"ciclico" perché il giudice delegato fissa un'udienza ogni 4 mesi, salvo che
motivi d'urgenza gli facciamo fissare anche un udienza prima di questo termine.
Di conseguenza vi sarà la predisposizione, da parte del curatore, di nuovi
elenchi di creditori, e all'udienza vi sarà lo stesso contradditorio previsto
nel caso ordinario, solo che adesso si svolgerà con questi nuovi creditori; è
dubbio se a queste nuove udienze possano partecipare anche i creditori
precedentemente ammessi e dal tenore dell'art. 101 l.f. comma 2 (Il curatore dà
avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza) sembra
che l'avviso sia inviato dal curatore solo ai nuovi creditori, sembrando una
forzatura comprendere fra coloro che "hanno presentato la domanda" anche i
creditori già ammessi; del resto è pur sempre possibile, per gli altri creditori
già ammessi proporre le impugnazioni previste dall'art. 98 l.f.
È anche possibile che lo stesso creditore, già ammesso,
proponga una domanda tardiva, ma dovrà trattarsi di domanda diversa, per petitum
e causa petendi, rispetto alla domanda già presentata.
Altro punto da sottolineare riguarda i diritti dei soggetti ammessi
tardivamente; a guardar bene si tratta di due categorie di persone, quelle che
sono titolari di crediti aventi natura pecuniaria (chirografari e privilegiati),
e i titolari di diritti su beni mobili o immobili inclusi nel fallimento;
per i primi bisogna vedere se ci sono state o meno delle ripartizioni; se
già vi sono state, questi creditori tardivi potranno partecipare solo alle
ripartizioni successive alla loro ammissione al passivo, ma se riescono a
provare la loro mancanza di colpa, hanno diritto anche a quelle precedenti;
insomma, in questo ultimo caso, i creditori ammessi tardivamente potranno farsi
restituire dagli altri creditori già ammessi le somme che gli spettavano;
la stessa regola si applica per i creditori privilegiati, indipendentemente
dalla prova di una loro mancanza di colpa circa la presentazione tardiva della
domanda.
Per i titolari di diritti su beni mobili o immobili acquisiti al fallimento,
vi saranno maggiori problemi, perché questi devono recuperare il bene nella sua
interezza, e non certo in percentuale; la vendita del bene da parte del curatore
li danneggerebbe, e per questo motivo che l'art. 101 l.f. gli dà la possibilità
di chiedere la sospensione delle attività di liquidazione del bene sino
all'accertamento del diritto ma solo se provano che il ritardo è dipeso da causa
a loro non imputabile.
In ogni caso ad ogni udienza di verifica della domande tardive dovrebbe
scaturire un nuovo stato passivo che va ad integrare quello già esistente;
contro questo nuovo stato passivo saranno poi possibile le impugnazioni previste
dagli articoli 98 e 99 l.f.