Opposizioni ed impugnazioni contro lo stato passivo.
Contro lo stato passivo si possono proporre una serie di contestazioni (art. 98 l.f.), che si traducono in:
1. Opposizioni;
2. Impugnazioni;
3. Revocazione.
In tutti e tre i casi la procedura è identica, ma diversi sono i motivi che portano alla contestazione dello stato passivo, vediamoli:
opposizione | il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore |
impugnazione | il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore |
Come si vede con l'opposizione si contesta la decisione di non ammettere, in tutto o in parte, mentre con l'impugnazione si contesta
l'ammissione di "altre" domande, diverse da quella presentata;
ad es. un creditore contesta l'ammissione al passivo di un altro creditore, ed è
evidente il suo interesse, perché più sono i creditori ammessi, minore
sarà la quota che spetterà ad ogni singolo creditore.
Ciò spiega come mai nel primo caso la controparte è il curatore, mentre nel
secondo, l'impugnazione, la controparte è il creditore concorrente la cui
domanda è stata accolta.
I motivi su cui fondano le ragioni degli attori dei due procedimenti possono
essere di varia natura, per esempio il curatore ha ammesso un credito per un
valore superiore a quello effettivo, oppure un creditore si è insinuato
nel passivo usando mezzi "poco puliti", (es. producendo documenti falsi).
Ma potrebbe accadere che la conoscenza di tali fatti avvenga dopo che sia
trascorso il termine per proporre l'opposizione o l'impugnazione (30 gg. dalla
comunicazione ex art. 97 l.f.), e così ci si troverebbe privi di tutela; a tal
scopo è stato anche previsto l'istituto della revocazione, una sorta di
impugnazione straordinaria affine alla revocazione ex art. 395 c.p.c.
Proprio per questo suo carattere straordinario il termine per la revocazione non
è di 30 gg. dalla comunicazione del curatore ex art. 97 l.f., ma di 30 gg. dalla
scoperta del documento o del fatto (art. 99 l.f.) e la revocazione è possibile
solo se siano scaduti i termini per proporre le altri due impugnazioni; ciò
detto possiamo meglio definire la revocazione ex art. 98 l.f.)
revocazione | il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore |
Se invece lo stato passivo ha degli errori materiali, basterà correggerlo, e a ciò provvederà il giudice delegato, su richiesta di un creditore o dello stesso curatore;
Vediamo ora la procedura delle tre impugnazioni ricordando che cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti.
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