Curatore
funzione (art. 31 l.f.) |
è l'organo del fallimento cui spetta l'amministrazione del patrimonio fallimentare e che compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite |
La legge fallimentare dedica tredici articoli al curatore dove descrive
minuziosamente le sue funzioni e attribuendogli espressamente la qualità di
pubblico ufficiale (art. 30 l.f.).
Con la riforma si è rafforzata la tesi che
vede il curatore titolare di funzioni proprie, e non un rappresentante dei
creditori o un sostituto del fallito.
Cominciamo a considerare la fase della nomina:
nomina |
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Curiosamente l'art. 28 l.f. non esclude, tra coloro che non possono essere nominati curatore, lo stesso fallito; è anche vero, però, che il fallito può essere compreso tra coloro che si trovano in conflitto di interessi con il fallimento, anche se non aver indicato il fallito sembra frutto di una vera e propria svista del legislatore.
Aggiungiamo, a quanto visto nell’elenco, che il d.l.
83\2015 convertito con l. 123\2015, ha modificato l’art. 28 in più punti; in
particolare si è stabilito che il curatore è nominato tenuto conto delle
risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’art. 33 comma 5, e, inoltre, è
stata previsto un registro nazionale presso i quali conferiscono i provvedimenti
di nomina dei curatori ( art. 28 comma 4) tenuto, con modalità informatiche e
accessibile al pubblico, presso il ministero della giustizia; in questo registro
sono anche annotati i provvedimenti
di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
Visiti i requisiti della nomina, passiamo a considerare i poteri del curatore, già visti in via generale come attività di amministrazione del patrimonio e svolgimento di attività, anche materiali, relative alla procedura.
Vediamo, ora, le attività principali del curatore.
attività principali del curatore |
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Dobbiamo ora porre attenzione ad alcuni aspetti relativi alle attività del
curatore;
soffermiamoci ora sulla relazione che deve
redigere il curatore ex art. 33 l.f. e consideriamo che sarà ben difficile
che il curatore entro soli 60 gg. dalla dichiarazione di fallimento possa
redigere detta relazione in maniera "particolareggiata" così come vuole l'art.
33 comma 1, soprattutto se si tratta di un fallimento complesso; è più
probabile, allora, che il curatore depositi una relazione sommaria nei 60 gg.
riservandosi, poi, di integrarla successivamente, anche se l'art. 33 addirittura
prevede che il giudice delegato possa chiedere tale relazione, in forma
sommaria, anche prima dei 60 gg. previsti.
Tale attività di relazione dovrà poi coordinarsi con con il programma di
liquidazione che il curatore dovrà presentare ex art. 104 l.f. entro 60 gg.
dalla redazione dell'inventario; la sovrapposizione tra le due attività può
aversi anche perché nella relazione il curatore deve anche indicare "gli atti
del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende
impugnare", mentre nel programma di liquidazione deve indicare "le azioni
risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile
esito" (art. 104 lett. c); in ogni caso si tratta di atti con scopi e tempi
diversi, ma, per le difficoltà accennate, sarà ben possibile che si svolgano in
tempi ravvicinati.
Depositata la relazione in cancelleria, il giudice delegato ordina la
segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito o
di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre quando possano
comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, e alle circostanze estranee
agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.
In merito alla efficacia probatoria della relazione redatta dal curatore, è da
notare che si tratta di giudizi espressi dal curatore sulle cause del fallimento,
ma essendo il curatore un pubblico ufficiale, per le situazioni di cui ha avuto
diretta percezione, dovrebbe riconoscersi l'efficacia di prova legale sino a
querela di falso di cui all'art. 2700 c.c. Stesso ragionamento vale, in merito
alla efficacia probatoria in sede civile, del rapporto riepilogativo che il
curatore deve presentare ogni 6 mesi.
Soffermandoci ancora sull' all'attività del curatore è essenziale distinguere tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione.
atti di ordinaria amministrazione | può svolgerli senza autorizzazione , si tratta di quegli atti che rientrano nelle sue competenze ( v. art. 31 l.f.), e il controllo su tali atti è esercitato dal comitato dei creditori (art. 41 l.f.) |
atti di straordinaria amministrazione | 1. riduzioni di crediti, le
transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di
pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni
e gli atti di straordinaria amministrazione ---> è necessaria la
preventiva autorizzazione del comitato dei creditori; 2. se gli atti di cui al punto 1. sono di valore superiore a 50.000 euro e per le transazioni è necessario che il curatore informi preventivamente il giudice delegato, sempre che lo stesso giudice non l'abbia già autorizzato in relazione al programma di liquidazione (art. 104 ter comma 8). |
atti processuali |
per stare in giudizio il curatore deve ottenere l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento |
L'esercizio delle sue attribuzioni avviene di regola personalmente, ma può anche delegare altro soggetto a svolgere le sue funzioni, ma solo se autorizzato preventivamente dal comitato dei creditori. Vi sono, tuttavia attribuzioni che non possono essere delegate dal curatore, (art. 32 l.f.) vediamole.
attribuzioni del curatore non delegabili |
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Il curatore oltre a poter delegare (quando consentito) lo svolgimento di
alcune sue funzioni, può anche farsi coadiuvare, sempre su autorizzazione
del comitato dei creditori, da tecnici o da altre persone
retribuite, compreso il fallito, sempre, però, sotto la sua responsabilità.
Sempre in relazione al curatore, viene da chiedersi se il carattere personale
delle sue funzioni sia da intendere anche nel senso di "unipersonale", e cioè
che il tribunale debba necessariamente nominare un solo curatore. Al riguardo
alcuni tribunali sono soliti nominare più curatori per fallimenti
particolarmente complessi.
Al curatore è dovuto un compenso per l'attività svolta secondo
le modalità previste dall'art. 39 l.f. , ma per
quanto riguarda i delegati, il compenso per questi è liquidato dal giudice
delegato detraendolo dal compenso del curatore, mentre per gli altri (c.d.
coadiutori) si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale
del curatore; insomma per questi ultimi, i tecnici, sarà lo stesso curatore a
provvedere ai loro compensi.
Se non vi è denaro a sufficienza per il compenso al curatore
questo sarà anticipato dall'erario ex art. 146 d.p.r. n. 115\2002, ( e ciò
in seguito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 174\2006), mentre per la
determinazione del compenso l'art. 39 l.f. fa riferimento alle " norme
stabilite con decreto del Ministro della giustizia", cioè al d.m. n.570\1992.
Il compenso del curatore, poiché sorto in funzione della procedura di
fallimento, è considerato prededucibile ex art.111 n. l.f.
Contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori è ammesso reclamo
al giudice delegato (art. 36 l.f.).
Vediamo in questo collegamento la procedura:
impugnazione degli atti del
curatore e del comitato dei creditori.
Il curatore può essere revocato in ogni momento su proposta
del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio.
La decisione spetta al tribunale che provvede con decreto motivato, sentiti,
però, il curatore e il comitato dei creditori. La decisione del tribunale è
impugnabile ex art. 26 l.f. cioè secondo la procedura che trovi in questo
collegamento:
Impugnazione
dei decreti del tribunale e del giudice delegato.
Un risultato affine alla revoca si ottiene con la sostituzione del
curatore sollecitata dagli stessi creditori nell'ipotesi dell'art. 37
bis l.f. cioè dopo l'adunanza per l'esame dello stato passivo. Sulla richiesta
provvede il tribunale.
Un'ultima annotazione riguarda le modalità di comunicazione delle attività del curatore (art. 31 bis introdotto dalla l. 231\2012); queste devono essere effettuate con lo strumento della posta elettronica certificata, e solo nel caso in cui i soggetti che devono ricevere la comunicazione (creditori e titolari di diritti sui beni) non hanno l'indirizzo PEC oppure la comunicazione elettronica non è andata a buon fine, le comunicazioni del curatore saranno effettuate mediante deposito dell'atto in cancelleria. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.