Impugnazione dei decreti del tribunale e del giudice delegato
(art. 26 l.f.)
La procedura è identica sia che si impugnino i decreti del tribunale sia che
si impugnino quelli del giudice delegato (art. 26 l.f.).
Qui ci occupiamo dell'impugnazione dei decreti del tribunale, che avviene
innanzi alla corte di appello, mentre i decreti del giudice delegato si
impugnano innanzi al tribunale, ma la procedura, come già osservato, è identica. |
Ricordiamo, inoltre, che i termini processuali qui previsti non sono soggetti a
sospensione feriale (artt. 1 -3 l. n. 742\1969).
Ricordiamo che cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi
collegamenti.
Non è espressamente previsto il ricorso in cassazione contro le decisione
della corte di appello (o del tribunale), ma anche qui l'eventuale contenuto
decisorio del decreto, (vedi sentenza Cass. n. 19737/ 2008 di seguito riportata)
, premetterebbe
il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost.
Sentenze rilevanti.
Nella disciplina del concordato successiva all'entrata in vigore del
D.lgs. n. 169/2007, qualora il comitato dei creditori abbia espresso
parere contrario a una proposta concorrente con quella di altro
soggetto, che abbia invece avuto parere favorevole, il proponente del
concordato disatteso può proporre reclamo ex art. 26 legge fallimentare
avverso il decreto del giudice delegato che abbia disposto la
comunicazione ai creditori delle proposte e dei pareri del curatore e
del comitato dei creditori, in quanto atto terminale del
sub-procedimento apertosi con le proposte concordatarie. Tribunale di
Milano 13/10/2008.
In caso di mutamenti
soggettivi nella titolarità dei crediti, successivi al decreto di
esecutività dello stato passivo, legittimati al voto continuano ad
essere i creditori ammessi risultanti da tale stato, finché i nuovi
subentrati non siano a loro volta riconosciuti come tali e nei cui
confronti il concordato, una volta omologato, è efficace in
applicazione del principio generale desumibile dall'art. 111 c.p.c.
Tribunale di Roma 09/10/2008.
Il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile del
giudice delegato ha natura decisoria e non meramente
amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni
giuridiche soggettive prima inesistenti in favore
dell'aggiudicatario, il quale diventa titolare del diritto a
contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto della
vendita all'asta, con la conseguenza che tale provvedimento
deve essere impugnato ai sensi dell'art. 26 legge fallimento
entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla
sua conoscenza. Cassazione Civile n. 19737/ 2008.
Qualora il
reclamo ex art. 26 legge fallimentare sia proposto
nell'ambito di un concordato fallimentare, la procura
rilasciata in calce al ricorso introduttivo del
concordato vale, ove vi sia idoneo richiamo, anche per
tale fase. Tribunale di Roma 17/03/2008.