Impugnazione dei decreti del tribunale e del giudice delegato (art. 26 l.f.)

La procedura è identica sia che si impugnino i decreti del tribunale sia che si impugnino quelli del giudice delegato (art. 26 l.f.).

Qui ci occupiamo dell'impugnazione dei decreti del tribunale, che avviene innanzi alla corte di appello, mentre i decreti del giudice delegato si impugnano innanzi al tribunale, ma la procedura, come già osservato, è identica.

Ricordiamo, inoltre, che i termini processuali qui previsti non sono soggetti a sospensione feriale (artt. 1 -3 l. n. 742\1969).

Ricordiamo che cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti.

Non è espressamente previsto il ricorso in cassazione contro le decisione della corte di appello (o del tribunale), ma anche qui l'eventuale contenuto decisorio del decreto, (vedi sentenza Cass. n. 19737/ 2008 di seguito riportata) , premetterebbe il ricorso in cassazione ex art. 111 Cost.

Torna al sommario delle procedure concorsuali


Sentenze rilevanti.

Nella disciplina del concordato successiva all'entrata in vigore del D.lgs. n. 169/2007, qualora il comitato dei creditori abbia espresso parere contrario a una proposta concorrente con quella di altro soggetto, che abbia invece avuto parere favorevole, il proponente del concordato disatteso può proporre reclamo ex art. 26 legge fallimentare  avverso il decreto del giudice delegato che abbia disposto la comunicazione ai creditori delle proposte e dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, in quanto atto terminale del sub-procedimento apertosi con le proposte concordatarie. Tribunale di Milano 13/10/2008.
In caso di mutamenti soggettivi nella titolarità dei crediti, successivi al decreto di esecutività dello stato passivo, legittimati al voto continuano ad essere i creditori ammessi risultanti da tale stato, finché i nuovi subentrati non siano a loro volta riconosciuti come tali e nei cui confronti il concordato, una volta omologato, è efficace in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 111 c.p.c. Tribunale di Roma 09/10/2008.
Il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile del giudice delegato ha natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell'aggiudicatario, il quale diventa titolare del diritto a contrarre ed a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita all'asta, con la conseguenza che tale provvedimento deve essere impugnato ai sensi dell'art. 26 legge fallimento entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla sua conoscenza. Cassazione Civile n. 19737/ 2008.
Qualora il reclamo ex art. 26 legge fallimentare sia proposto nell'ambito di un concordato fallimentare, la procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo del concordato vale, ove vi sia idoneo richiamo, anche per tale fase. Tribunale di Roma 17/03/2008.