Occupiamoci della procedura relativa alla
impugnazione degli atti del curatore e del comitato dei creditori ex
art. 36 l.f. Ricordiamo, inoltre, che tutti i termini processuali qui previsti non sono soggetti a sospensione feriale (artt. 1 -3 l. n. 742\1969). Cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti. |
In caso di accoglimento del reclamo concernente un comportamento omissivo del
curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento.
Se invece è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del
comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di
quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.