Bancarotta semplice
A maggior tutela degli interessi dei creditori, la legge fallimentare agli
artt.216 e ss., punisce alcuni comportamenti
colposi o dolosi ( per le regole generali del diritto penale
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dell'imprenditore.
Si parla, in, proposito di bancarotta semplice, quando il fallito ha agito con
colpa, e di bancarotta fraudolenta, quando il fallito ha agito con dolo.
L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero, informato dagli organi del
fallimento, dopo la dichiarazione di fallimento.
Potrebbe accadere, però, che il p.m. agisca prima della dichiarazione di
fallimento quando vi sia la fuga o latitanza dell'imprenditore o gli altri casi
pure previsti dall'art. 7 l.f. e ciò in base al
comma 2 dell'art. 238 l.f.
In relazione ai reati fallimentari, dobbiamo notare che si tratta di ipotesi abbastanza numerose, e illustrarle tutte andrebbe oltre gli scopi di questo lavoro, che si mantiene nell'ambito più squisitamente processuale e civilistico.
Tuttavia, per far conoscere quali sono i reati previsti dalla legge
fallimentare, è sicuramente utile elencarli e fornire il collegamento allo
specifico articolo, notando che questi reati possono essere commessi sia dal
fallito, che da soggetti diversi da questo come i direttori generali, i sindaci
e i liquidatori di società dichiarate fallite, e anche dal curatore, dal
creditore e, in qualche caso, anche da "chiunque" ; come si vede si tratta,
nella maggioranza dei casi, di reati propri.
Spesso accade che tali reati possono essere in concorso apparente con altri
reati previsti nel codice penale o in altre leggi speciali; in tal caso il
conflitto si risolve ricorrendo ai principi di specialità (art. 15 c.p.) e
assorbimento (art. 84 c.p.), sempre che non vi siano espresse deroghe previste
dalla stessa legge.
soggetto attivo e fatto tipico |
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pena principale | reclusione da sei mesi a due anni | |||||
pene accessorie | salvo l'applicazione delle altre pene accessorie previste dal codice penale (artt. 28-37), la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. | |||||
aggravanti |
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attenuanti |
danno patrimoniale cagionato di speciale tenuità: pena ridotta sino ad un terzo |
Passiamo a considerare la bancarotta fraudolenta
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