Articolo 236-bis. Falso in attestazioni e relazioni.
Il professionista che nelle relazioni o
attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma,
182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di
riferire informazioni rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque
anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per
altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla
metà