Art. 236. Concordato preventivo (reati relativi al concordato preventivo).
È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, di rettori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo.