con la dazione in pagamento il debitore intende liberarsi
eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta. In tal caso
l'obbligazione originaria si estingue se vi è il consenso del creditore e la
diversa prestazione viene effettivamente eseguita
Come si evince dalla nozione che abbiamo appena dato e dalla lettura
dell'articolo 1197 del codice civile, con la dazione in pagamento (detta anche
datio in solutum), si riesce ottenere l'estinzione dell'obbligazione eseguendo
una prestazione diversa da quella originariamente pattuita. In verità il codice
civile non parla di dazione in pagamento ma di " prestazione in luogo
dell'adempimento " poiché l'obbligazione originaria può estinguersi non solo
dando una cosa diversa da quella pattuita, ma anche svolgendo un'attività
diversa dalla prestazione originariamente pattuita (ad esempio stabilendo che al
posto di dare 100 impegno a riparare l'automobile del creditore).
la dazione in pagamento si distingue dalla novazione perché con la
novazione si ha immediata estinzione della vecchia obbligazione e nascita di
una nuova senza che quest'ultima debba essere necessariamente eseguita. Con
la dazione in pagamento, invece, l'estinzione dell'obbligazione si verifica
solo quando diversa prestazione è eseguita e senza che debba nascere una
nuova obbligazione al posto della precedente.
Come abbiamo già detto con la datio in solutum si verifica l'immediata
estinzione dell'obbligazione in seguito all'esecuzione della diversa prestazione
al posto di quella originaria; se però è stato ceduto un credito al posto
dell'originaria prestazione, l'estinzione non opererà immediatamente ma solo in
seguito alla riscossione del credito (art. 1198 c.c.); in altre parole la
cessione del credito avverrà pro solvendo e non pro soluto sempre che, però, le
parti non abbiano stabilito diversamente.