Articolo 1197. Prestazione in luogo dell'adempimento.
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione
diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore,
salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si
estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un
altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e
per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il
creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il
risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
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