Conversione sanatoria e interpretazione del testamento

Anche il testamento, come gli altri negozi giuridici, può essere convertito, mentre possono essere sanate, in ossequio al rispetto della volontà testamentaria, anche le disposizioni nulle. Cominciamo con il caso di conversione indicato nella tabella.

conversione formale

il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, vale come testamento olografo, qualora di questo abbia i requisiti ( art. 607 c.c.)

Non è possibile convertire il testamento con un altro atto che ne abbia i requisiti di sostanza e di forma, così come previsto dall'art. 1424 c.c. per il semplice motivo che non esistono altri negozi mortis causa in cui convertire il testamento.

Passiamo, ora, ai casi di sanatoria.

sanatoria della disposizione nulla

la disposizione nulla per qualsiasi causa è sanata se, conoscendo la causa della nullità, si è confermata la disposizione o gli si è data volontaria esecuzione dopo la morte del testatore (art. 590 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi particolare, perché deroga a quanto stabilito dall'art. 1444 in tema di contratti, dove la sanatoria è prevista nei casi di annullabilità e non di nullità, mentre attua la riserva contenuta nell'art. 1423 c.c. in merito alla convalida dei contratti nulli.

Nonostante che l'art. 590 disponga che la disposizione nulla può essere sanata qualunque sia la causa di nullità, si tende a restringere le ipotesi di sanatoria ai soli vizi formali, e non a quelli sostanziali, come, ad esempio, la mancanza di capacità a ricevere, escludendo, altresì, anche i casi in cui la disposizione sia nulla per contrarietà all'ordine pubblico.

Non si può ritenere, invece, vera e propria sanatoria l'ipotesi dell'art. 627 c.c. relativo alla disposizione fiduciaria.
È il caso, già ricordato, in cui il testatore abbia solo apparentemente indicato il beneficiario, mentre vero beneficiario è un'altra persona. Ebbene, se la persona indicata nel testamento abbia spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può poi agire per la ripetizione.
Qui abbiamo un adempimento di una obbligazione naturale e non sanatoria della disposizione nulla, che, in tal caso, non è nemmeno affetta da tale vizio poiché si tratta di un'ipotesi di disposizione fiduciaria prevista dallo stesso articolo 627.

Chiudiamo l'argomento soffermandoci sulle regole da seguire nell'interpretazione del testamento.

In questo caso non esiste una disposizione specifica che ci indichi come interpretare l'atto; di conseguenza si applicheranno le regole generali previste in tema di contratti ( art. 1362 c.c.) ;
è ovvio, però, che non ci si potrà riferire alla "comune intenzione dei contraenti" così come dispone l'art. 1362, ma alla singola volontà del testatore.
È invece possibile utilizzare la regola che dispone di non fermarsi, nell'interpretazione, al significato letterale delle parole nella ricerca della volontà del testatore.
Ciò è confermato dall'art. 588 c.c. che ci fornisce un utile strumento, forse l'unico specifico, per interpretare il testamento.
Secondo il citato articolo, per stabilire se una disposizione è a titolo universale o particolare, non bisogna attenersi alle parole usate dal testatore, ma all'attribuzione effettuata; se, infatti, riguarda una quota del patrimonio sarà a titolo universale e il beneficiario sarà erede, e ciò accade " qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore".

è  confermato, quindi, che nell'interpretazione si dovrà ricercare l'intenzione del testatore non fermandosi al significato delle parole,
ma da quello che emerge dal complesso dell'atto e dal suo intero comportamento, anche anteriore alla formazione del testamento

 

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