Articolo 588.
Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare.
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia
l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo
universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono
l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre
disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di
legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non
esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta
che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del
patrimonio.
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