Articolo 627.
Disposizione fiduciaria.
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni
fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto
apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se
espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si
tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente
eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona
voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia
un incapace.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui
l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta
persona a favore d’incapaci a ricevere
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