nozione |
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione |
parti contrattuali |
1.donante, è colui che
compie l'atto di liberalità. Per poter compiere l'atto deve essere capace di
agire e di disporre del diritto; si ritiene che donante possa essere anche
una persona giuridica 2.donatario, è colui che riceve l'attribuzione patrimoniale; anche le persone giuridiche e le persone non riconosciute hanno la capacità a ricevere senza che sia più necessaria l'autorizzazione amministrativa |
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causa della donazione |
volontà di arricchire l'atra parte contrattuale con il conseguente proprio impoverimento; elemento essenziale della causa della donazione è l'animus donandi, un intento diverso darebbe vita ad un altro tipo di negozio giuridico | |||
forma del contratto |
è necessaria la stipulazione per atto pubblico alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c. art. 42 l. notarile); in mancanza l'atto è nullo; questa regola non applica per le donazioni di modico valore, dove per la validità dell'atto è sufficiente la consegna del bene | |||
oggetto del contratto |
tutti i beni presenti nel patrimonio del donante; se ha ad oggetto beni futuri è nulla (art. 771 c.c.); se, però, nella donazione sono compresi beni presenti e futuri la nullità non colpirà tutto l'atto, ma solo la parte relativa ai beni futuri | |||
motivi della donazione |
sono di regola irrilevanti, anche se la legge li prende in considerazione nel caso di donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.); è tuttavia rilevante e può portare alla annullabilità dell'atto l'errore sul motivo, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità; alle stesse condizioni è nulla la donazione determinata da un motivo illecito (artt. 787 e 788 c.c.) | |||
elementi accidentali |
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effetti della donazione |
sono quelli abituali dei contratti, ma con alcune differenze giustificate dalla particolare causa dell'attribuzione patrimoniale ; la garanzia per l'evizione a carico donante è infatti prevista solo nei casi indicati dall'art. 797 c.c., e la garanzia per i vizi della cosa donata è dovuta solo se il donante era in dolo ( art. 798 c.c.) | |||
nullità della donazione |
la donazione è nulla quando non si è rispettata la forma prevista dalla legge, quando è effettuata a favore del tutore o protutore del donante, quando ha per oggetto cose future, per motivo illecito, e negli atri casi ordinariamente previsti per la nullità dei negozi giuridici, ma secondo l'art. 799 c.c. la nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione. Nonostante il tenore della norma però, non sono confermabili le donazioni nulle perché contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume |
Queste le caratteristiche essenziali della donazione, ma è necessario aggiungere qualcosa in merito alla capacità del donante e del donatario;
Per la capacità di donare è necessario che il donante abbia la " piena capacità di disporre dei propri beni" ( art. 774 c.c.), intendendo con tale espressione la capacità di agire; di conseguenza non possono validamente donare i minori ( con l'eccezione prevista dallo stesso art. 774), interdetti o inabilitati, mentre se la donazione è fatta da persone incapaci d'intendere o di volere ( art. 775 c.c.) al momento del compimento dell'atto, questa può essere annullata entro cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
Una regola specifica è stata dettata in tema di inabilitazione;
secondo
l'art. 776 c.c. la donazione fatta dall'inabilitato può essere annullata anche
dopo che sia iniziato il giudizio di inabilitazione; in altre parole
l'annullamento può chiedersi per una situazione che è ancora in corso di
accertamento; se, però, l'inabilitazione è chiesta per prodigalità,
l'annullamento può essere chiesto anche nei sei mesi anteriori all’inizio del
giudizio d’inabilitazione.
Per la donazione non è ammessa rappresentanza, nel senso che il donatario non può conferire ad altri il potere di scegliere a chi donare e cosa donare, mentre è possibile che il donante conferisca ad un terzo l'incarico di designare la persona del donatario tra "una rosa" di soggetti o di cose indicate dal donante ( art. 778 c.c.);
Chiudiamo l'argomento parlando della capacità a ricevere;
Secondo l'art. 784 c.c. sono capaci a ricevere
per donazione anche i nascituri pur se non ancora concepiti.
In questi casi
l'accettazione della donazione è effettuata dai ( futuri) genitori, ma solo se
vi sia per necessità o utilità evidente del futuro figlio e dopo
l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.);
nel caso in cui i genitori non possono o non vogliono accettare la donazione, il
tribunale nominerà un curatore speciale autorizzato al compimento dell’atto.
Sono, inoltre incapaci a ricevere i tutori o i protutori del donante, ma sono anche incapaci a donare i rappresentati legali ( padre e madre, tutore) di una persona incapace a favore della persona che rappresentano ( art. 777 c.c.).
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