Articolo
771. Donazione di beni futuri.
La donazione non può comprendere che i beni presenti del
donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo
che si tratti di frutti non ancora separati.
Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il
donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si
considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si
aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa
volontà.
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