Articolo
784. Donazione a nascituri.
La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto
concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona
vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti.
L’accettazione della donazione a favore di nascituri, benché non
concepiti è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.
Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni
donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere
obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della
nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore
di un nascituro già concepito . Se è fatta a favore di un non
concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della
nascita del donatario.
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