Azioni a tutela dell'erede
Il chiamato all' eredità e l'erede possono agire per tutelare le loro posizioni giuridiche.
Diverso sarà, però, il tipo di azione esercitabili dall'uno e dall'altro;
il chiamato all'eredità, che, come è ovvio, non ha ancora accettato,
eserciterà azioni di natura prevalentemente cautelare.
Per chi non lo sapesse le azioni cautelari sono quelle che si esercitano in via preventiva per evitare che la durata del processo ordinario danneggi in maniera irreparabile, o comunque in maniera grave, la posizione di chi agisce.
Il chiamato all'eredità, infatti, può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza il bisogno della materiale apprensione;
Può, inoltre, chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio, con le procedure previste dagli articoli 747 e 748 c.p.c. (art. 460 c.c.).
Natura cautelare ha pure la procedura prevista dall'art. 752 c.p.c. dove si prevede che l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, le persone che coabitavano col defunto e i creditori, possono chiedere al tribunale o, in caso d'urgenza, al giudice di pace, l'apposizione dei sigilli su beni del defunto contro il pericolo di sottrazione.
Oltre le azioni descritte, vi sono delle azioni che spettano solo all'erede in quanto tale.
Si parla, in proposito, di petizione dell'eredità, ma, in realtà, vi sono due
ipotesi distinte, una, prevista dall'art. 533, che è l'azione di petizione
dell'eredità che si svolge nei confronti di chi possiede i beni ereditari,
mentre l'atra è prevista dall'art. 534; in questo caso l'azione si svolge nei confronti degli aventi
causa dell'erede apparente o del possessore senza titolo. Questo ci porta, altresì, a dover parlare della figura dell'erede apparente.
Vediamo, quindi, le diverse ipotesi cliccando sui collegamenti posti qui sotto.
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