Articolo 460. Poteri del chiamato prima dell’accettazione.
Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie
a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di
amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità
giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui
conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti,
quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma
dell’articolo 528.
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