Diritto d'inventore e il brevetto

 

Con il diritto d'autore si tutelano le opere dell'ingegno a qualsiasi campo appartengano; la tutela è accordata indipendentemente dal fatto che l'idea sia suscettibile di essere sfruttata industrialmente.

Il diritto d'inventore, (art. 45 cod. prop. ind.) tutela solo le invenzioni industriali, cioè quelle idee idonee ad essere applicate per la produzione di beni nuovi o nuovi metodi di produzione di beni già esistenti (brevetto di procedimento)

Per ottenere la protezione è necessario che l'invenzione sia brevettata.

il brevetto  è il mezzo per rendere pubblica l'invenzione e per permettere all'inventore lo sfruttamento esclusivo della stessa

Oltre che per le invenzioni, il brevetto è previsto anche per i modelli di utilità (art. 82 cod. prop. ind.) e le nuove varietà vegetali (artt. 100 e ss. cod. prop. ind.).

I modelli di utilità sono quelle idee che permettono di usare in maniera migliore rispetto al passato beni che già esistono, come, ad esempio, un mouse di nuova forma che può essere usato indifferentemente con la mano destra o con la sinistra. Per i modelli di utilità si applica la disciplina prevista per le invenzioni industriali, se compatibile.
 

Le nuove varietà vegetali sono anch'esse protette tramite brevetto; in tal caso è detto costitutore colui chi ha scoperto la nuova varietà o il suo datore di lavoro (art. 101 cod. prop. ind.) e a lui spettano i diritti di sfruttamento della nuova varietà.

Per essere poter essere brevettata è necessario che la nuova varietà sia nuova, omogenea, distinta e stabile ( artt. 102 e ss. cod. prop. ind.). La mancanza delle suddette condizioni e il conferimento del diritto a chi non era effettivamente costitutore comportano la nullità del diritto di proprietà industriale.
Se, invece, si accerta successivamente al brevetto, che la nuova varietà non è più stabile o omogenea o  il costitutore non ha provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge si avrà decadenza dal diritto ( art. 113 cod. prop. ind.).
Anche alle nuove varietà vegetali si applica la disciplina prevista per le invenzioni se non contrasti con quella specifica degli artt. 100 e ss. del codice della proprietà industriale. 

 La tutela tramite brevetto può essere assicurata con:

  1. brevetti italiani:
  2. brevetti europei;
  3. brevetti internazionali.

I diversi tipi di brevetto si distinguono per l'ambito territoriale entro il quale è concessa la tutela; la materia è regolata da trattati internazionali, e per il brevetto europeo dagli artt. 56 e ss. cod. prop. ind.  ma il titolare di brevetto italiano può comunque chiedere di estendere l'efficacia della tutela anche in altri Stati.
Per ottenere il brevetto italiano è necessario che l'invenzione sia:

Nuova, cioè non ancora conosciuta secondo la tecnologia esistente  ( art. 46 cod. prop. ind.)
Creativa, non sia una ovvia applicazione della tecnologia esistente; in altre parole deve essere frutto di vera attività inventiva ( art. 48 cod. prop. ind.)

Deve , inoltre, possedere le caratteristiche della:

Liceità, cioè non essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume ( art. 50 cod. prop. ind.); è anche vero, però, che se l'attuazione dell'invenzione è vietata da una norma di legge o amministrativa non sarà automaticamente illecita dovendo verificare se in concreto contrasti con l'ordine pubblico o il buon costume
Industrialità, cioè essere idonea ad avere un'applicazione industriale o agricola ( art. 49 cod. prop. ind.)

Una volta brevettata l'idea, all'inventore è riconosciuta la priorità dell'invenzione e conseguentemente ha il diritto di:

Utilizzare economicamente l'invenzione
Vietare ad altri l'utilizzo dell'invenzione brevettata 

I diritti di sfruttamento economico dell'invenzione non hanno quella durata lunghissima delle opere tutelate dal diritto d'autore; si vuole evitare, infatti, che l'inventore possa creare una sorta di monopolio perpetuo che potrebbe danneggiare lo sviluppo industriale. Per questi motivi la durata del diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione è limitata a:

20 anni invenzioni industriali
20 anni nuove varietà vegetali
10 anni modelli di utilità

Il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione è, invece, imprescrittibile.

Ottenuto il brevetto l'inventore ha l'0nere di attuare l'invenzione; se entro tre anni ciò non è avvenuto l'invenzione può essere attuata tramite licenza obbligatoria non esclusiva a favore di chiunque ne faccia richiesta ( art. 70 cod. prop. ind.).

Il brevetto è nullo se manchi dei requisiti essenziali riportati nelle tabelle e negli altri casi previsti dall'art. 76 cod. prop. ind.
È però prevista, analogamente alla conversine dei contratti nulli, la conversione del brevetto nullo; questa si produce automaticamente quando  il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità.

La dichiarazione di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma secondo l'art. 77 cod. prop. ind. non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
c) i pagamenti già effettuati ai dipendenti che creato l'invenzione in adempimento del loro rapporto di lavoro e ai ricercatori delle università e degli enti pubblici a titolo di equo premio, canone o prezzo.
Ricordiamo, in merito a quest'ultimo caso, che per le invenzioni dei dipendenti  i diritti di carattere patrimoniale spettano al datore di lavoro, mentre  i ricercatori,  pur essendo titolari dei diritti derivanti dall'invenzione, ricevono sino al massimo del cinquanta per cento del canone o provento dell'invenzione, canone stabilito dalla stessa pubblica amministrazione o Università ( art. 65 cod. prop. ind).

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