Articolo 48. Attivitā inventiva

Un'invenzione č considerata come implicante un'attivitā inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivitā inventiva.