Articolo 76. Nullità
Il brevetto è nullo:
a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46,
48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di
attuarla;
c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda
iniziale;
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente
diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.
2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la
relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente
limitazione del brevetto stesso.
Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del
quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal
richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda
di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.
La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto
dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto
convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di
conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto.
L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo
rende accessibile al pubblico.
Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria
del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima
scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare
l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e
gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.
Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi
del presente articolo, ed altresì quando la protezione conferita dal
brevetto è stata estesa. |