Le eccezioni cambiarie
Parlando ei titoli di credito in generale abbiamo visto quali sono le
eccezioni opponibili al portatore del titolo.
Vediamole ora in riferimento alla cambiale cominciando dalle reali.
( in
corsivo i collegamenti ipertestuali)
eccezioni
reali |
di
forma, fondate sulla mancanza di uno degli elementi
essenziali del titolo (es. la denominazione "cambiale")
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letterali, fondate sul contesto letterale del titolo (es.
si pretende una somma superiore a quella riportata nel
titolo) |
fondate sulla mancanza delle condizioni per poter agire
con quel titolo (es. prescrizione o agire in regresso
senza aver levato il protesto) |
fondate sulla falsità della firma, difetto di capacità o
di rappresentanza |
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Eccezioni personali:
eccezioni
personali |
fondate
sui rapporti personali tra portatore e debitore (es.
compensazione) |
opponibili quando il portatore, per evitare la proposizione
di eccezioni personali ad un altro portatore, ha acquistato
la cambiale per agire
scientemente a danno del debitore |
fondate
sulla mancanza di titolarità o legittimazione del portatore
(es. manca la serie continua di girate o il debitore ha le
prove che il portatore non è il vero creditore) |
fondate
sull'abusivo riempimento o tardivo riempimento della
cambiale in bianco
|
fondate
sui vizi della volontà
al
momento dell'emissione o trasferimento della cambiale |
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Come si vede i fatti posti a fondamento di alcune eccezioni possono
richiedere anche molto tempo per essere accertati. Per questo motivo è
stabilito che: " se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza
del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o
senza" (art.65 l.c.).