Forma
Abbiamo già visto che l'assegno ha la struttura della cambiale tratta.
Vediamo, ora, il contenuto del titolo ( in corsivo i collegamenti ipertestuali)
la denominazione di assegno bancario (o chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto |
l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata |
il nome di chi è designato a pagare (trattario, cioè una banca) |
l'indicazione del luogo di pagamento |
l'indicazione della data e del luogo di emissione dell'assegno |
la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente) |
Secondo l'art. 2 l.a. la mancanza di questi elementi toglie al titolo il
valore di assegno bancario.
Tuttavia la mancanza di indicazione del luogo di pagamento e di emissione non
rende l'assegno invalido perché le indicazioni mancanti sono sostituite da
disposizioni di legge.
La data di emissione potrebbe non essere quella effettiva. Accade, infatti, che
si emettano assegni "postdatati" , per permettere al traente di costituire la
provvista presso la banca. Tali titoli non sono nulli, ma il prenditore non è
vincolato alla data indicata nel titolo perché l'assegno è sempre pagabile "a
vista".
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