Luogo di pagamento
Questo elemento non è indispensabile.
Secondo l'art. 2 l.a., infatti,: "In mancanza di indicazione speciale,
il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del
pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario,
l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è
pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno
stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento
principale".
|