Luogo di pagamento

Questo elemento non è indispensabile. 
Secondo l'art. 2 l.a., infatti,: "In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso; e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale".
 

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