Eccezioni opponibili

( in corsivo i collegamenti ipertestuali)
A causa dell'autonomia del diritto del possessore del titolo rispetto a quelli dei possessori precedenti, poche sono le eccezioni che il debitore  può opporre a loro al momento della presentazione del titolo; di queste eccezioni alcune sono dette reali (o assolute), perché possono essere opposte a qualsiasi portatore del titolo, altre sono dette personali (o relative) perché possono essere opposte solo a determinati portatori. Nella tabella che segue sono personali solo quelle riportate nel primo riquadro, mentre sono reali tutte le altre.

eccezioni opponibili
art. 1993 c.c.
eccezioni personali al possessore (es. compensazione)
eccezioni di forma  (es. manca la denominazione di "cambiale") 
eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (es. la somma richiesta è superiore a quella che risulta dal titolo)
eccezioni che che dipendono da falsità della firma del debitore 
eccezioni che dipendono da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione
eccezioni che dipendono dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione 
 

In un caso, però, il debitore può opporre al possessore le eccezioni derivanti dai suoi rapporti con i precedenti possessori: quando il possessore abbia agito scientemente a danno del debitore.

Torna al sommario titoli
Torna alla home page