Sospensione |
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Video, sospensione della prescrizione |
nozione |
rappresenta un periodo di tempo in cui non si calcola il decorso della prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che impediscono al titolare del diritto di esercitarlo o ne rendono poco probabile l'esercizio |
Come si vede dalla definizione, la sospensione costituisce
una parentesi che s'inserisce nel periodo prescrizionale.
Prendiamo ad esempio il
caso relativo alla prescrizione ordinaria; sappiamo che il periodo di tempo è
qui calcolato in dieci anni.
Se io sono titolare di un diritto di credito, avrò
dieci anni di tempo per farlo valere.
Può accadere, però, che debba prestare
servizio sotto le armi in caso di guerra e che tale situazione duri per due anni
consecutivi.
In questo caso i due anni trascorsi sotto le armi si inseriranno
nel periodo di prescrizione ordinaria portandolo, in pratica, a 12 anni. I
" conti " possono essere fatti in questo modo: 4 anni, periodo
prescrizione già trascorso,+ 2 anni, periodo trascorso sotto le armi + 6 anni,
periodo di prescrizione finale=12 anni.
I casi sospensione sono previsti dagli articoli 2941
e 2942 del codice civile e sono tassativi.
Ciò vuol dire che non potranno essere invocati altri impedimenti idonei a
sospendere la prescrizione al di fuori di quelli previsti dalla legge.
Suddividiamoli in due categorie:
1. casi di sospensione della prescrizione dovuti a particolari rapporti tra le parti |
la prescrizione è sospesa |
tra i coniugi |
tra chi esercita la responsabilità genitoriale e le persone che ne sono sottoposte |
tra il curatore ed i suoi assistiti |
tra le persone giuridiche ed i loro amministratori |
tra il debitore che ha volutamente occultato il suo debito ed il creditore fino a quando il dolo del debitore non sia scoperto |
In questa seconda ipotesi si considerano le condizioni personali del titolare del diritto che gli impediscono l'esercizio:
2. casi di sospensione della prescrizione dovuti alla condizione del titolare |
la prescrizione è sospesa |
contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità |
nei confronti dei militari in servizio in tempo di guerra, degli altri appartenenti alle forze armate e nei confronti di tutti coloro che ne siano al seguito |
Giurisprudenza
Sull’applicazione analogica
delle cause di sospensione
Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764 La sospensione della
prescrizione tra i coniugi non vale per l’assegno di mantenimento, e la
massima spiega anche il perché.
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