Sospensione

 

 
Video, sospensione della prescrizione

nozione

rappresenta un periodo di tempo in cui non si calcola il decorso della prescrizione a causa di eventi previsti dalla legge che impediscono al titolare del diritto di esercitarlo o ne rendono poco probabile l'esercizio 

Come si vede dalla definizione, la sospensione costituisce una parentesi che s'inserisce nel periodo prescrizionale.
Prendiamo ad esempio il caso relativo alla prescrizione ordinaria; sappiamo che il periodo di tempo è qui calcolato in dieci anni.
Se io sono titolare di un diritto di credito, avrò dieci anni di tempo per farlo valere.
Può accadere, però, che debba prestare servizio sotto le armi in caso di guerra e che tale situazione duri per due anni consecutivi.
In questo caso i due anni trascorsi sotto le armi si inseriranno nel periodo di prescrizione ordinaria portandolo, in pratica, a 12 anni. I " conti " possono essere fatti in questo modo: 4 anni, periodo prescrizione già trascorso,+ 2 anni, periodo trascorso sotto le armi + 6 anni, periodo di prescrizione finale=12 anni.

I casi sospensione sono previsti dagli articoli 2941 e 2942 del codice civile e sono tassativi. Ciò vuol dire che non potranno essere invocati altri impedimenti idonei a sospendere la prescrizione al di fuori di quelli previsti dalla legge. Suddividiamoli in due categorie:

1. casi di sospensione della prescrizione dovuti a particolari rapporti tra le parti

la prescrizione è sospesa

tra i coniugi
tra chi esercita la responsabilità genitoriale e le persone che ne sono sottoposte
tra il curatore ed i suoi assistiti
tra le persone giuridiche ed i loro amministratori
tra il debitore che ha volutamente occultato il suo debito ed il creditore fino a quando il dolo del debitore non sia scoperto

In questa seconda ipotesi si considerano le condizioni personali del titolare del diritto che gli impediscono l'esercizio:

2. casi di sospensione della prescrizione dovuti alla condizione del titolare

la prescrizione è sospesa

contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità
nei confronti dei militari in servizio in tempo di guerra, degli altri appartenenti alle forze armate e nei confronti di tutti coloro che ne siano al seguito

 

Giurisprudenza

Sull’applicazione analogica delle cause di sospensione

Cass. civ. Sez. V, 05-12-2014, n. 25764
La disciplina legale della prescrizione inerisce all'ordine pubblico ed è sottratta al potere dispositivo delle parti e le cause di sospensione della prescrizione, sia se contenute nel c.c. (art. 2941 c.c. ) che in altre leggi, integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 preleggi , con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerate.
FONTI  De Agostini Giuridica , 2014.

La sospensione della prescrizione tra i coniugi non vale per l’assegno di mantenimento, e la massima spiega anche il perché.

 Cass. civ. Sez. I, 04-04-2014, n. 7981
La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.
Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. (Rigetta, App. Torino, 15/07/2008) FONTI CED Cassazione, 2014

 

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