Articolo 2941. Sospensione per rapporti tra le parti.

La prescrizione rimane sospesa: 
1) tra i coniugi; 
2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 
3) tra il tutore e il minore  o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale , salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela; 
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario; 
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; 
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

 

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