Articolo 2941. Sospensione per rapporti tra le parti.
La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti
e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela,
finché non sia stato reso e approvato il conto finale , salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le
azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da
cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore,
finché il dolo non sia stato scoperto.
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