Capitale sociale e quote di partecipazione
Anche in questo caso la disciplina della S.r.l. è spesso uguale a quella della società per azioni. Soffermiamoci, quindi, sulle differenze con la S.p.a.
capitale sociale |
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Il capitale sociale minimo per costituire una S.r.l. è quindi di 10.000 euro; tuttavia nel 2012 sono state introdotti due nuovi tipi di S.r.l. , la società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463 bis c.c., (d.l. 1\2012, convertito dalla l. 27\2012) e la società responsabilità limitata a capitale ridotto, già battezzata S.r.l. c.d., prevista dal d.l. 83\2012, convertito con l. 134\2012; questi due tipi di società possono avere anche un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro. Poiché la disciplina di tali società è in parte coincidente con la S.r.l. tipica, ne parleremo dopo aver illustrato l'intera disciplina della S.r.l.
Già dalla tabella, ci accorgiamo che le maggiori differenze con la S.p.a. riguardano proprio il "come" si diviene socio.
Nella S.r.l. le partecipazioni sono rappresentate da
quote e non da azioni. Ciò significa che ogni
socio sarà titolare di una sola quota che corrisponde ad una frazione del
capitale sociale da lui sottoscritta.
Nella S.p.a. invece, un socio può essere titolare di più azioni e la somma delle
azioni da lui possedute rappresentano la parte di capitale da lui sottoscritta.
I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da loro
posseduta, ma, come abbiamo già detto, nell'atto costitutivo si può stabilire
anche diversamente attribuendo a singoli soci di particolari diritti riguardanti
l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Le quote, quindi, sono l'elemento caratteristico della S.r.l.
Vediamone le vicende:
mora del socio |
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Come si vede la procedura è simile a quella prevista per la
S.p.a. ma non è previsto che la diffida sia effettuata attraverso la gazzetta
ufficiale.
La quota deve essere preferibilmente venduta agli altri soci (art. 2466 c.c.) in
proporzione delle quote già in loro possesso. Se non vi sono offerte per
l'acquisto la quota può essere veduta all'incanto ma solo (e anche da qui si
evince il ruolo che ha la persona del socio nella S.r.l.) se l'atto costitutivo
lo prevede.
Se, nonostante tutto, non si riesce a vendere la quota, gli amministratori
possono escludere il socio moroso, ma in questo caso sarà necessario ridurre il
capitale sociale.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci e la procedura che
abbiamo appena descritto si applica pure nel caso in cui non vi sia stato
conferimento in denaro, ma una polizza assicurativa o garanzia bancaria, nel
caso in cui queste siano divenute inefficaci. Il socio, però, può evitare la
procedura versando il conferimento in denaro.
Anche nella S.r.l. è possibile trasferire le partecipazioni sociali, ma, rispetto alle altre società di capitali, maggiori sono i vincoli al trasferimento.
trasferimento delle
partecipazioni art. 2469 c.c. |
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Vediamo, ora, cosa possono fare i creditori personali del socio nei confronti del loro debitore
espropriazione della
partecipazione art. 2471 c.c. |
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operazioni della società sulle proprie sulle quote |
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Occupiamoci ora degli altri argomenti relativi alle quote di partecipazione cliccando sul libro posto qui sotto.
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