La società per azioni può essere nulla, perché si è iscritta senza che vi fossero alcuni presupposti. Se la società non si fosse iscritta, non avrebbe senso parlare di nullità, perché la mancata iscrizione non farà sorgere alcun soggetto giuridico |
Il concetto della nullità non è nuovo, perché studiando il diritto privato si sarà vista la nullità dei contratti, e, ricordandoci quelle nozioni, si ricorderà che un contratto può essere nullo perché manca di uno degli elementi essenziali, oppure perché la causa è contraria a norme imperative all'ordine pubblico o al buon costume, o ancora perché vi sono vizi relativi all'oggetto, che può essere illecito o impossibile. Ancora, un contratto nullo perché così dichiarato da specifiche norme di legge, come accade per il patto commissorio.
Si ricorderanno le
conseguenze della nullità, perché un contratto nullo non può essere sanato, e la
dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice ha efficacia retroattiva, in un
senso abbastanza particolare, perché in realtà il contratto nullo è come se non
fosse mai esistito.
In conclusione possiamo affermare che la nullità dei contratti prevede alcune
caratteristiche fondamentali, come la genericità dei casi di nullità (come ad
esempio un contratto nullo per contrarietà al buon costume può essere nullo per
una serie indeterminata di casi), l'impossibilità di sanatoria, la retroattività
della dichiarazione di nullità del giudice.
Ora, perché mai ci siamo impegnati a spiegare, anche se con poche parole, la nullità dei contratti? |
La risposta la troviamo nel fatto che la nullità della società per azioni segue delle regole che sono molto diverse da quelle che abbiamo visto sulla nullità dei contratti, e questa diversità si riscontra, in primo luogo, perché i casi di nullità della società per azioni sono tassativi, poi perché la società per azioni nulla può essere sanata, e infine perché una dichiarazione di nullità della società da parte del tribunale non ha efficacia retroattiva.
Questa particolare disciplina è giustificata dal fatto che stiamo parlando di
una società per azioni che si è comunque iscritta nel registro delle imprese, e
quindi ha operato e, di conseguenza, ha fatto sorgere di rapporti giuridici ed
economici con altri soggetti, che si vedrebbero sicuramente danneggiati
dall'applicazione delle regole generali sulla nullità dei contratti, perché in
avrebbero operato un soggetto giuridico, cioè la società per azioni nulla che è
come se non fosse mai esistita, con grave danno per i loro interessi.
Abbiamo quindi chiarito due cose, la prima è che la nullità della società per
azioni opera in maniera molto diversa rispetto alla nullità dei contratti, la
seconda è che questo particolare regime giuridico è giustificato principalmente
dal fatto che si tratta di una società che si è comunque costituita, e ha
intrattenuto di rapporti con altri soggetti che risulterebbero danneggiati
dall'applicazione delle regole generali sulla nullità.
Bene, avendo chiarito questi punti fondamentali, andiamo meglio a specificare quali sono i casi tassativi in cui la società per azioni è nulla |
La prima ipotesi è quella relativa alla mancata
stipulazione dell'atto costitutivo della forma dell'atto, ma, capirete, che si
tratta di un'ipotesi di scuola, perché ben difficilmente il registro delle
imprese iscriverebbe una società per azioni dove l'atto costitutivo non sia
stato stipulato dalla forma dell'atto pubblico;
la seconda ipotesi, ricordiamo sempre tassativa, è
quella relativa alla illiceità dell'oggetto sociale, e
ancora, la società per azioni è nulla quando nell'atto costitutivo manca
ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti,
l'ammontare del capitale sociale, l'oggetto sociale. Basta quindi che manchi
anche uno di questi elementi che la società per azioni è nulla.
Abbiamo anche visto però che a differenza delle regole generali sulla nullità, questa nullità di cui stiamo parlando è sanabile, e quindi dobbiamo legittimamente chiederci: come sanare la nullità della società per azioni? |
In maniera abbastanza
semplice, cioè eliminando il vizio che l’ha causata, e la modifica deve essere
iscritta nel registro delle imprese senza che per questa operazione sia
necessario modificare l'atto costitutivo.
Se la società riuscirà a eliminare il vizio, la nullità non potrà essere
pronunciata e potrà continuare tranquillamente ad operare, ma potrà capitare che
la società non riesce o non vuole sanare il vizio. Di fronte a questa situazione
il tribunale dichiara con sentenza la nullità della società, e il dispositivo la
sentenza, deve essere iscritto cura degli amministratori nel registro delle
imprese.
Questa sentenza, però, come abbiamo visto, non ha efficacia retroattiva; si
tratta quindi di una società che ha operato, e quindi lo stesso tribunale nomina
nella sentenza i liquidatori, e i soci non sono liberati dall'obbligo di
conferire ciò che eventualmente ancora dovevano fino a quando non siano stati
soddisfatti i creditori sociali. Perché la sentenza non ha efficacia
retroattiva, la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti
già compiuti in nome della società nel registro delle imprese.
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