Decreto legislativo 9 aprile 1991
n. 127 artt. 25-43. Bilancio consolidato.
Art. 25.
Imprese obbligate a redigere il bilancio
consolidato.
1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità
limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio
consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli
articoli seguenti.
2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice
civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano
una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata.
Art. 26.
Imprese controllate.
1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle
indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice
civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:
a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o
di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando
la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i
diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a
persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di
terzi.
Art. 27.
Casi di esonero dell'obbligo di redazione
del bilancio consolidato.
1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese
controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano
superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) euro 9.812.681,08 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) euro 19.625.362,17 nel totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa
controllante o una delle imprese controllate abbia emesso
titoli quotati in borsa.
3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le
imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di
oltre il 95 % delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in
difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato
non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da
tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
4. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti
condizioni:
a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro
delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio
consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di
altro Stato membro delle Comunità europee;
b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa.
5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa
al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota
integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della
società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello
stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di
controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede
dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata.
Art. 28.
Casi di esclusione dal consolidamento.
1. Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la
cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il
bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo
comma dell'art. 29.
2. Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese
controllate quando:
a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo
comma dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non
contrasti con i fini suddetti;
b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a
gravi e durature restrizioni;
c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese
sproporzionate, le necessarie informazioni;
d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della
successiva alienazione.
Art. 29.
Redazione del bilancio consolidato.
1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell'impresa
controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla
controllante e dalle controllate.
3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente
decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari
necessarie allo scopo.
4. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e
corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa
deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.
5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto
economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché
i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa
deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
consolidati.
6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro
Art. 30.
Data di riferimento del bilancio consolidato.
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data
di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante.
2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia
coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte
delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.
L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota
integrativa.
3. Se la data di chiusura dell'esercizio di un'impresa inclusa nel
consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio
consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio annuale
intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato.
Art. 31.
Principi di consolidamento.
1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e
del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel
consolidamento sono ripresi integralmente.
2. Sono invece eliminati:
a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le
corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le
imprese medesime;
d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali
imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori
in corso su ordinazione di terzi.
3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota
integrativa: gli importi di cui alle lettere b), c) e d) se irrilevanti;
quelli di cui alla lettera d) relativi ad operazioni correnti
dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro
eliminazione comporta costi sproporzionati.
4. Ai fini della eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a),
dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento
deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o
quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a
quelle. Tale importo è iscritto nello stato patrimoniale consolidato
alle voci "azioni o quote proprie " e "riserva per azioni o quote
proprie ".
Art. 32.
Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico
consolidati.
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello
stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono quelli
prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel
consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve
essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma
2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la
loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate
corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del
patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi ".
4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a
partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata "utile
(perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi ".
Art. 33.
Consolidamento delle partecipazioni.
1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), è
attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui
l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel
bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del
passivo delle imprese incluse nel consolidamento.
3. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del
patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando
sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce
denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se
positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da
consolidamento" o è portato esplicitamente in
detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della
medesima. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo
previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile.
4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la
loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio
consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente
illustrati nella nota integrativa.
Art. 34.
L'uniformità dei criteri di valutazione.
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con
criteri uniformi.
2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati
con criteri difformi, a meno che, ai fini indicati nel secondo comma
dell'art. 29, la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia
irrilevante.
Art. 35.
Scelta dei criteri di valutazione.
1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio
di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.
2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota
integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
Art. 36.
Partecipazioni non consolidate.
1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese escluse dal
consolidamento a norma del primo comma dell'art. 28 sono
valutate con il criterio indicato nell'art. 2426, n. 4, del codice
civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale
criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte
derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.
2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati
nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di
valutazione richiamato dal comma precedente.
3. Le stesse regole si applicano alle partecipazioni costituenti
immobilizzazioni in imprese collegate.
Art. 37.
Consolidamento proporzionale alla
partecipazione.
1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese
sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo
congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi, purché la
partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate
nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.
2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il
criterio della proporzione con la partecipazione posseduta.
Art. 38.
Contenuto della nota integrativa.
1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre
disposizioni del presente decreto:
a) i criteri di valutazione applicati;
b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi
in moneta non avente corso legale nello Stato;
c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella
consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ";
e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel
consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
f) la composizione delle voci " ratei e risconti" e della voce " altri
accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro
ammontare è significativo;
g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente
per ciascuna voce;
h) se l'indicazione è utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria del complesso delle imprese incluse nel bilancio
consolidato, l'importo complessivo degli impegni non risultanti dallo
stato patrimoniale, specificando quelli relativi a imprese controllate
escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28;
i) se significativa, la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree
geografiche;
l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra
prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri;
m) la composizione delle voci "proventi straordinari " e "oneri
straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle
imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di
quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;
o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per
lo svolgimento di tali funzioni anche in imprese incluse nel
consolidamento;
o-bis) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i
relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare
complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle
apposite voci del conto economico.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo
integrale ai sensi dell'art. 26;
b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo
proporzionale ai sensi dell'art. 37;
c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio
netto ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 36;
d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e
collegate.
Art. 39.
Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle
partecipazioni.
1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per
ciascuna impresa:
a) la denominazione, la sede e il capitale;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna
delle controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti
nell'assemblea ordinaria.
2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve
essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni
richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.
3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione
del complesso delle imprese incluse nel consolidamento,
devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il
confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico
dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette
informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello
stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.
4.E' consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione
negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese
incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con
queste collegate.
Art. 40.
Relazione sulla gestione.
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in
esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari
settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio
consolidato;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione;
d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa
controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il
tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con
l'indicazione della quota di capitale corrispondente.
Art. 41.
Controllo del bilancio consolidato.
1. Il bilancio consolidato deve essere assoggettato ad un controllo, che
ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili
dell'impresa controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese
incluse nel consolidamento.
2. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo
che ne accerti la congruenza con il bilancio consolidato.
3. Il controllo è demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per
legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.
4. Gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una
relazione.
5. Il bilancio consolidato e la relativa relazione devono essere
comunicati per il controllo con il bilancio d'esercizio.
6. Una copia del bilancio consolidato con le relazioni indicate nei
commi 2 e 4 deve restare depositata durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
d'esercizio e finché questo sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Art. 42.
Pubblicazione del bilancio consolidato.
1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni indicate
all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere depositata, a cura degli
amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il
bilancio d'esercizio.
2. Dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata.
3. Si applica il secondo comma dell'art. 2435 del codice civile.
Art. 43.
Obblighi delle imprese controllate.
1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente
all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini
della redazione del bilancio consolidato.
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