Compiti e responsabilità e il controllo contabile.
Come abbiamo già accennato, il collegio sindacale ha una generale funzione di
controllo sull'attività sociale.
Con la riforma è stato sottratto al collegio sindacale il controllo contabile ed
è stato attribuito a un revisore legale dei conti o da una società di revisione
legale iscritti nell'apposito registro. Può accadere, tuttavia, che lo statuto
delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può
prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In questo caso, però, il collegio sindacale è costituito da
revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 2409 bis comma 2).
Ad esclusione di quest'ultima ipotesi, quindi, il controllo contabile è
attribuito a un revisore contabile o a una società di revisione contabile,
soggetti che devono essere iscritti in un apposito registro; tutta la materia
relativa alla revisione contabile è stata riformata dal d. lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39, che ha abrogato gli articoli 2409 ter, quater, quinquies e sexies
del codice civile, creando così una vera e propria legislazione speciale in
merito alla revisione contabile.
Ricordiamo, in proposito, che a norma dell'art. 13 del d.lgs. 39\2010 l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, che è il collegio sindacale nel sistema tradizionale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi e può essere revocato per giusta causa dall'assemblea, ma la legge precisa che non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.
I compiti dei revisori o della società di revisione sono inerenti alla la
revisione legale dei conti, e in particolare, tali soggetti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio
e sul bilancio consolidato, ove redatto;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità
sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili.
In merito alla responsabilità l'art. 15 del citato d.lgs. dispone che:" i
revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e
con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico
di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali,
essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato".
Fra i revisori contabili e il collegio sindacale, tuttavia, rimane pur sempre un
dovere di informazione, e, in effetti l'art. 2409 septies (che non è stato
abrogato) dispone che:" Il
collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si
scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei
rispettivi compiti".
Ciò premesso, vediamo, ora in dettaglio i poteri del collegio sindacale:
poteri di controllo
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Oltre a poteri di controllo ha anche poteri d'intervento:
poteri di intervento
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Vediamo, ora, le responsabilità del collegio.
Secondo l'art. 2407 c.c. i sindaci devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili in particolare:
della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio |
solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica |
L'azione di responsabilità contro i sindaci è disciplinata come quella contro
gli amministratori; può proposta dalla società e dai creditori sociali.
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