Ordinarie
Le azioni ordinarie rappresentano il tipo base della categoria.
Attribuiscono, infatti, uguali diritti ai loro titolari e precisamente:
diritto agli utili
e alla quota di liquidazione.
art. 2350 c.c. |
ogni azione
attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti
e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione |
diritto di voto
art.2351 c.c. |
ogni azione
attribuisce il diritto di voto.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo |
Ovviamente questi diritti sono riconosciuti, in via tendenziale, ad ogni
tipo di azione e non solo a quelle ordinarie.
Le azioni ordinarie, però, costituiscono il tipo base di azione ed attribuiscono,
appunto, questi principali diritti sociali.
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