Articolo 2433. Distribuzione degli utili ai soci.
La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata
dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia
approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a
norma dell’articolo 2364bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o
ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede
in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti . |