Ai prestatori di lavoro

Lo statuto può prevedere azioni in favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.).

La decisione è presa dall'assemblea straordinaria, ma la particolarità di queste azioni sta non tanto nel fatto che la decisione sia presa, addirittura, dall'assemblea straordinaria, ma nel meccanismo attraverso il quale si giunge alla loro emissione.
Sappiamo che di solito per poter divenire proprietari di azioni è necessario effettuare un conferimento, e questo può avvenire in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale.
Qui, invece, accade che la società ha prodotto degli utili, e tali utili andrebbero distribuiti ai soci, se le condizioni lo permettono, ma la società decide diversamente;
decide che una parte degli utili (o anche tutti) devono essere distribuiti ai prestatori di lavoro della società o di una società controllata;
la cosa più semplice da fare sarebbe quella di dare tali utili direttamente ai prestatori di lavoro, magari direttamente in "busta paga", e ciò di certo li farebbe contenti, ma in tal modo i prestatori di lavoro, oltre ad abituarsi a una cosa del genere, non rimarrebbero solo per questo motivo più legati alla società.
Ed allora l'assemblea straordinaria decide che tali utili sono trasformati in azioni, e, conseguentemente,  decide di aumentare il capitale sociale per il corrispondente valore.
Bene, ma a chi si assegneranno tali azioni, a tutti i prestatori di lavoro o solo a alcuni?
E tali azioni conferiscono gli stessi diritti e obblighi delle altre?
E i prestatori di lavoro riceveranno gratuitamente queste azioni, oppure sarà necessario un conferimento?
Rispondiamo all'ultima domanda; tale distribuzione sarà, di regola, gratuita, i "lavoratori" non effettuano alcun conferimento, ma comunque si trovano proprietari di azioni, e ciò li spinge a essere più fedeli alla loro società, magari avrebbero preferito direttamente i soldi, ma così li si lega meglio alla impresa societaria. Tale risultato si ottiene anche distribuendo tali azioni non " a pioggia" ma individualmente, e quindi alcuni le avranno altri no, e di certo la società sceglierà oculatamente i nuovi azionisti-lavoratori; in un passato, nemmeno tanto remoto, si sarebbe definita tale operazione "un'astuta mossa padronale" , ma i tempi sono cambiati e questo è un sistema come un altro per legare i dipendenti all'impresa.  
Si tratta quindi di una categoria speciale di azioni, diverse dalle ordinarie, perché lo stesso articolo 2349 dispone che tali azioni, definite comunque speciali abbiano : " norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti."

Una disposizione analoga è poi prevista dal comma 2 dell'art. 2349, che però riguarda l'assegnazione sempre ai dipendenti della società, o di società controllate, di strumenti finanziari; anche qui la decisione spetta all'assemblea straordinaria, ma non sarà ovviamente necessario aumentare il capitale sociale. Dispone il secondo comma dell'art. 2349:

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

 

Torna al sommario società per azioni