Ai prestatori di lavoro
Lo statuto può prevedere azioni in favore dei prestatori
di lavoro (art. 2349 c.c.).
La decisione è presa dall'assemblea straordinaria, ma la
particolarità di queste azioni sta non tanto nel fatto che la decisione
sia presa, addirittura, dall'assemblea straordinaria, ma nel meccanismo
attraverso il quale si giunge alla loro emissione.
Sappiamo che di solito per poter divenire proprietari di azioni è
necessario effettuare un conferimento, e questo può avvenire in sede di
costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale.
Qui, invece, accade che la società ha prodotto degli utili, e tali utili
andrebbero distribuiti ai soci, se le condizioni lo permettono, ma la
società decide diversamente;
decide che una parte degli utili (o anche tutti) devono essere
distribuiti ai prestatori di lavoro della società o di una società
controllata;
la cosa più semplice da fare sarebbe quella di dare tali utili
direttamente ai prestatori di lavoro, magari direttamente in "busta
paga", e ciò di certo li farebbe contenti, ma in tal modo i prestatori
di lavoro, oltre ad abituarsi a una cosa del genere, non rimarrebbero
solo per questo motivo più legati alla società.
Ed allora l'assemblea straordinaria decide che tali utili sono
trasformati in azioni, e, conseguentemente, decide di aumentare il
capitale sociale per il corrispondente valore.
Bene, ma a chi si assegneranno tali azioni, a tutti i prestatori di
lavoro o solo a alcuni?
E tali azioni conferiscono gli stessi diritti e obblighi delle altre?
E i prestatori di lavoro riceveranno gratuitamente queste azioni, oppure
sarà necessario un conferimento?
Rispondiamo all'ultima domanda; tale distribuzione sarà, di regola,
gratuita, i "lavoratori" non effettuano alcun conferimento, ma comunque
si trovano proprietari di azioni, e ciò li spinge a essere più fedeli
alla loro società, magari avrebbero preferito direttamente i soldi, ma
così li si lega meglio alla impresa societaria. Tale risultato si
ottiene anche distribuendo tali azioni non " a pioggia" ma
individualmente, e quindi alcuni le avranno altri no, e di certo la
società sceglierà oculatamente i nuovi azionisti-lavoratori; in un
passato, nemmeno tanto remoto, si sarebbe definita tale operazione
"un'astuta mossa padronale" , ma i tempi sono cambiati e questo è un
sistema come un altro per legare i dipendenti all'impresa.
Si tratta quindi di una categoria speciale di azioni, diverse dalle
ordinarie, perché lo stesso articolo 2349 dispone che tali azioni,
definite comunque speciali abbiano : " norme
particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti
spettanti agli azionisti."
Una disposizione analoga è poi prevista dal comma 2
dell'art. 2349, che però riguarda l'assegnazione sempre ai dipendenti
della società, o di società controllate, di strumenti finanziari; anche
qui la decisione spetta all'assemblea straordinaria, ma non sarà
ovviamente necessario aumentare il capitale sociale. Dispone il secondo
comma dell'art. 2349:
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare
l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società
o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli
azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari
riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti,
alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto. |
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