Cause di scioglimento della società di capitali
cause di scioglimento art. 2484 c.c. |
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Nei primi cinque casi riportati in tabella gli effetti dello scioglimento si verificano dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, mentre nel sesto caso dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
Una precisazione è necessaria nei casi previsti dal n 5) riportato in tabella; negli articoli lì indicati si fa riferimento alla possibilità che un socio receda dalla società. Può darsi che in seguito al recesso di detto socio gli altri soci decidano di sciogliere la società, evidentemente perché tale partecipazione era considerata essenziale, e ciò spiega perché l'art. 2484 prevede queste ipotesi come casi di scioglimento della società. Può darsi, poi, che non sia stato possibile collocare le azioni del socio che ha deciso di recedere, e, a questo punto, non si può fare altro che ridurre il capitale sociale, ma i creditori propongono opposizione e se è questa è accolta, la società dovrà sciogliersi.
Se, invece, lo scioglimento è determinato da vicende previste nell'atto costitutivo sarà comunque necessario provvedere agli oneri di pubblicità previsti per le altre ipotesi.
Ricordiamo che la cessazione della pluralità dei soci non è una causa di scioglimento della società, in quanto questa può continuare anche con un unico socio.
Consideriamo ora la posizione degli amministratori quando si
verifica una causa di scioglimento. Possiamo affermare che svolgono un’attività
conservativa, e infatti l’art. 2486 dispone che gli amministratori conservano il
potere di gestire la società, ma solo per la conservazione dell’integrità e del
valore del patrimonio sociale.
Può capitare, tuttavia, che gli
amministratori vengano meno a questi obblighi, e per questo saranno responsabili
nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi.
Ma quale sarà il danno da risarcire? Il terzo comma dell’art.
2486 aggiunto dal d.lgs. 14\2019 in vigore dal 16 marzo
Riportiamo il nuovo terzo comma dell’art. 2486:
“Quando è accertata la
responsabilità degli
amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di
un diverso ammontare,
il danno
risarcibile si
presume pari
alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui
l'amministratore è cessato dalla carica o, in
caso di
apertura di
una procedura concorsuale,
alla data di apertura di tale procedura e il
patrimonio netto determinato alla data in cui si
e' verificata
una causa
di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi
sostenuti e da sostenere,
secondo un criterio di normalità, dopo il
verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della
liquidazione.
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