Cause di scioglimento della società di capitali

cause di scioglimento
art. 2484 c.c.
1) decorso del termine
2) il conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea 
4) riduzione del capitale al disotto del minimo legale
5) in caso scioglimento della società nelle ipotesi previste dall'art. 2437 quater  per la S.p.a. e S.a.a. e dall'art. 2473 c.c. per la S.r.l.
6) deliberazione dell'assemblea
7) altre cause previste dall'atto costitutivo
8) provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge
9) dichiarazione di fallimento

Nei primi cinque casi riportati in tabella gli effetti dello scioglimento si verificano  dalla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, mentre nel sesto caso dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese.

Una precisazione è necessaria nei casi previsti dal n 5) riportato in tabella; negli articoli lì indicati si fa riferimento alla possibilità che un socio receda dalla società. Può darsi che in seguito al recesso di detto socio gli altri soci decidano di sciogliere la società, evidentemente perché tale partecipazione era considerata essenziale, e ciò spiega perché l'art. 2484 prevede queste ipotesi come casi di scioglimento della società. Può darsi, poi, che non sia stato possibile collocare le azioni del socio che ha deciso di recedere, e, a questo punto, non si può fare altro che ridurre il capitale sociale, ma i creditori propongono opposizione e se è questa è accolta, la società dovrà sciogliersi.

Se, invece, lo scioglimento è determinato da vicende previste nell'atto costitutivo sarà comunque necessario provvedere agli oneri di pubblicità previsti per le altre ipotesi.

Ricordiamo che la cessazione della pluralità dei soci non è una causa di scioglimento della società, in quanto questa può continuare anche con un unico socio.

 Consideriamo ora la posizione degli amministratori quando si verifica una causa di scioglimento. Possiamo affermare che svolgono un’attività conservativa, e infatti l’art. 2486 dispone che gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ma solo per la conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Può capitare, tuttavia, che gli amministratori vengano meno a questi obblighi, e per questo saranno responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi.

Ma quale sarà il danno da risarcire?  Il terzo comma dell’art. 2486 aggiunto dal d.lgs. 14\2019 in vigore dal 16 marzo 2019, ha stabilito una presunzione di danno contro gli amministratori, presunzione relativa, perché è data la possibilità agli amministratori di dimostrare che quel danno, una volta provata la loro responsabilità, non si è verificato nella misura indicata dall’art. 2476 comma 3, e d’altra parte è data la possibilità a chi chiede il risarcimento di provare un ammontare superiore a quello presunto dalla legge.

Riportiamo il nuovo terzo comma dell’art. 2486:

Quando è accertata la  responsabilità  degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di  un diverso  ammontare,  il  danno  risarcibile  si  presume  pari   alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui  l'amministratore è cessato dalla carica o, in  caso  di  apertura  di  una  procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il  patrimonio netto determinato alla data in cui si  e'  verificata  una  causa  di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi  sostenuti  e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il  verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della  liquidazione.

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano  le  scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse  o  per  altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla  differenza  tra  attivo  e  passivo accertati nella procedura”.
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