Articolo 2473. Recesso del socio.
L’atto costitutivo determina quando il socio può
recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto
di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento
dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla
revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede
all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste
dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti
attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma. Restano
salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad
attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di
recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un
preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere
un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un
anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso
della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso
a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al
momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la
determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della
parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’articolo
1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto
di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla
comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche
mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro
partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da
soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato
utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente
riducendo il capitale sociale; in quest’ultimo caso si applica
l’articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il
rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta
in liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è
deliberato lo scioglimento della società. |