Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Con l'accettazione beneficiata l'erede evita le conseguenze di una damnosa
ereditas che lo costringerebbe ad onorare i debiti del defunto anche con il suo
patrimonio; è pur vero, però, che potrebbe verificarsi la situazione opposta: il
patrimonio del defunto è in attivo, mentre quello dell'erede è in passivo;
tale evenienza danneggia principalmente i creditori e i legatari del de cuius ,
che, in seguito alla accettazione dell'eredità non beneficiata, dovranno
concorrere con i creditori dell'erede. Stabilito che i creditori (e gli
eventuali legatari) non possono costringere l'erede ad accettare con beneficio
d'inventario, l'unica strada a loro disposizione sarà la richiesta di
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
Fatte queste premesse, possiamo definire l'istituto.
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede |
con questo istituto i creditori e i legatari del de cuius acquistano un titolo di preferenza sui beni del suo patrimonio rispetto ai creditori dell'erede (art. 512 c.c.) |
Come si vede la separazione non produce gli stessi effetti della accettazione beneficiata, non separa i due patrimoni, ma fa preferire il creditore separatista rispetto ai creditori dell'erede. La conferma a quanto abbiamo appena affermato la ritroviamo nell'ultimo comma dell'art. 512 secondo cui la separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede, cosa che non sarebbe stata possibile se vi fosse stata separazione dei patrimoni.
Ma come si fa in
pratica a effettuare la separazione? Ci
rispondono gli articoli 517 e 518 relativamente alla separazione sui beni
mobili o immobili del patrimonio del defunto.
Cominciamo con la
separazione sui beni mobili ex
art. 517.
Secondo il citato
articolo la separazione è chiesta con ricorso al tribunale del luogo dove si
è aperta la successione. Depositata la domanda il tribunale ordina
l’inventario, nel caso non sia stata già fatto, e dà anche le disposizioni
necessarie per la conservazione dei beni mobili oggetto del ricorso. Nel
caso in cui l’erede abbia già alienato i beni in tutto o in parte, il
diritto alla separazione comprende solo il prezzo della alienazione non
ancora pagato all’erede.
Per
i beni immobili, invece, dovranno seguirsi le regole previste
dall’art. 518 necessariamente più complesse rispetto a quelle sui beni
mobili.
In questi casi,
infatti, la separazione sugli immobili e sugli altri beni capaci d'ipoteca, si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato
sopra ciascuno dei beni stessi. In particolare l’iscrizione
si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il
nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che
l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni.
Regole particolari, rispetto al
normale regime delle iscrizioni ipotecarie, sono previste nel caso vi siano
più iscrizioni sugli stessi beni. Il terzo comma dell’art. 518, infatti,
dispone che in questi casi le iscrizioni a titolo di separazione, anche se
eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono
sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se
anteriori. Per il resto si applicano le regole previste per le ipoteche.
In entrambi i casi,
però, è stabilito un termine per chiedere la separazione. Per l’art. 517,
infatti, la separazione deve essere chiesta entro tre mesi dall’apertura
della successione, ma potrebbe darsi che sia stata regolarmente chiesta nei
termini e quindi i creditori e i legatari che l’hanno chiesta e ottenuta
avranno una preferenza sul patrimonio del de cuius nel caso in cui l’erede
non soddisfi i loro crediti.
Tuttavia per l’art.
515 l’erede può far cessare la separazione o
impedirla pagando i creditori e i legatari, e dando cauzione per il
pagamento di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto a
termine oppure è contestato.
I creditori (e i
legatari) del de cuius hanno la facoltà di esercitare la separazione, ma
non per questo sono tutti obbligati ad effettuarla; può accadere,
infatti, che alcuni di loro effettuino la separazione, mentre altri
ritengano più opportuno non procedere in tal senso.
Si potrebbe pensare che la separazione effettuata da uno dei creditori giovi anche agli altri, ma l'art. 514 c.c. espressamente esclude questa possibilità stabilendo al primo comma che la separazione giova solo ai creditori che l'hanno chiesta.
Nel caso vi siano creditori e legatari
che hanno chiesto la separazione e altri che non l'abbiano fatto vi saranno
i separatisti e i non separatisti.
a) i separatisti, potranno
giovarsi della separazione e quindi essere preferiti in caso di
esecuzione sul patrimonio del defunto; |
b) i non
separatisti, non avranno tale preferenza e dovranno concorrere con i
creditori dell’erede in una eventuale esecuzione sul patrimonio del de
cuius. |
Tuttavia l’art. 514
regola i rapporti che potremmo definire “interni” tra creditori separatisti
e creditori non separatisti, distinguendo due ipotesi:
Il secondo comma
dell’art. 514 precisa poi che se
parte del patrimonio non è stata separata (e quindi abbiamo una parte
separata e una non separata) il valore di detta parte non separata si
aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a
ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito
integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti.
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