Articolo
512. Oggetto della separazione.
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il
soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che
l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede.
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari che hanno altre
garanzie sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno esercitata,
di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
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