Scomparsa

 

 
Video, la scomparsa

nozione
art. 48 c.c.

una persona si considera scomparsa quando si è allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e di lei non si hanno più notizie; L'insieme di queste due condizioni deve avverarsi in maniera tale da creare incertezza sull'attuale sorte della persona 

Come si vede dalla nozione per aversi scomparsa sono necessarie tre condizioni la terza delle quali è direttamente collegata alle prime due, vediamole:
1. allontanamento dal proprio domicilio o residenza;
2. mancanza di notizie;
3. situazione d'incertezza derivante dalle modalità in cui si sono verificati  l'allontanamento e la mancanza di notizie.

Questa situazione d'incertezza può danneggiare il patrimonio e, di conseguenza, la posizione di coloro che vantano diritti o aspettative su questo, come i suoi eredi. Vi sono quindi esigenze di conservazione del patrimonio e di tutela delle posizione degli interessati ed è perciò stabilito che:

Su istanza degli interessati o dei successori legittimi il tribunale può nominare un curatore che rappresenti la persona scomparsa nella sua attività patrimoniali 

Nel periodo della scomparsa i poteri che fanno capo allo scomparso sono come paralizzati, ma non estinti; in altre parole un'altra persona non può agire in suo nome se non prova che al momento della nascita del diritto in capo allo scomparso questi era, in realtà, in vita (art. 69 c.c.);

Ulteriore, e più incisiva, applicazione della regola dell'art. 69 la ritroviamo nell'articolo 70 c.c. secondo cui:

Se nel periodo della scomparsa si apre una successione a  favore dello scomparso, questa è devoluta alle persone alle quali sarebbe spettata in mancanza della persona scomparsa


Giurisprudenza

Sull’attività del curatore dello scomparso

Cass. civ. Sez. II, 20-02-2014, n. 4081

L'attività svolta dal curatore dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c. , consiste nell'approntare gli strumenti necessari alla "conservazione del patrimonio" verificandosi con la scomparsa una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l'assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso. L'attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare. FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. II, 20-02-2014, n. 4081

La "conservazione del patrimonio dello scomparso", ai sensi dell'art. 48 cod. civ. , pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell'imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo. (Cassa con rinvio, Trib. Piacenza, 09/10/2007) FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

Cass. civ. Sez. II, 04-07-1991, n. 7364

La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c. c. ), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento. FONTI  Mass. Giur. It., 1991 

 

 

 
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