Scomparsa |
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Video, la scomparsa |
nozione |
una persona si considera scomparsa quando si è allontanata dal suo ultimo domicilio o residenza e di lei non si hanno più notizie; L'insieme di queste due condizioni deve avverarsi in maniera tale da creare incertezza sull'attuale sorte della persona |
Come si vede dalla nozione per aversi scomparsa sono necessarie tre
condizioni la terza delle quali è direttamente collegata alle prime due,
vediamole:
1. allontanamento dal proprio domicilio o residenza;
2. mancanza di notizie;
3. situazione d'incertezza derivante dalle modalità in cui si sono verificati
l'allontanamento e la mancanza di notizie.
Questa situazione d'incertezza può danneggiare il patrimonio e, di
conseguenza, la posizione di coloro che vantano diritti o aspettative su questo,
come i suoi eredi. Vi sono quindi esigenze di conservazione del patrimonio e di
tutela delle posizione degli interessati ed è perciò stabilito che:
Su istanza degli interessati o dei successori legittimi il tribunale può nominare un curatore che rappresenti la persona scomparsa nella sua attività patrimoniali |
Nel periodo della scomparsa i poteri che fanno capo allo scomparso sono come paralizzati, ma non estinti; in altre parole un'altra persona non può agire in suo nome se non prova che al momento della nascita del diritto in capo allo scomparso questi era, in realtà, in vita (art. 69 c.c.);
Ulteriore, e più incisiva, applicazione della regola dell'art. 69 la ritroviamo nell'articolo 70 c.c. secondo cui:
Se nel periodo della scomparsa si apre una successione a favore dello scomparso, questa è devoluta alle persone alle quali sarebbe spettata in mancanza della persona scomparsa |
Giurisprudenza
Sull’attività
del curatore dello scomparso
Cass. civ. Sez. II, 20-02-2014, n. 4081 L'attività svolta
dal curatore dello scomparso, ai sensi dell'art. 48 c.c. , consiste
nell'approntare gli strumenti necessari alla "conservazione del
patrimonio" verificandosi con la scomparsa una situazione di quiescenza
dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione
neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o
sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso. La
conservazione del patrimonio si realizza attraverso l'assunzione di
tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in
conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti
giuridici facenti capo allo scomparso. L'attività svolta dal curatore ha
sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso
essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca
pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare.
Cass. civ. Sez. II, 20-02-2014, n. 4081 La "conservazione
del patrimonio dello scomparso", ai sensi dell'art. 48 cod. civ. , pur
non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la
gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano
pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice
può autorizzare il curatore dell'imprenditore scomparso a gestire le
società a lui facenti capo. (Cassa con rinvio, Trib. Piacenza,
09/10/2007) FONTI CED Cassazione, 2014
Cass. civ. Sez.
II, 04-07-1991, n. 7364 La scomparsa del
creditore, con la nomina di un curatore speciale (art. 48 c. c. ), non
implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la
prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide
sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si
verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e
che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina,
indicando luogo, tempo e modalità dell'adempimento. FONTI Mass.
Giur. It., 1991
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