Articolo
48. Curatore dello scomparso.
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o
dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale
dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o
dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un
curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli
inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e
può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio
dello scomparso.
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se
vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo
non può fare.
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