Il risarcimento del danno per atto illecito |
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Video, risarcimento del danno per atto illecito |
Abbiamo visto che l'art. 2043 prevede come conseguenza dell'atto illecito
l'obbligo del risarcimento del danno.
Non sempre è possibile raggiungere tale obbiettivo, perché a volte il
danno può provocare conseguenze irreparabili, come la morte, lesioni permanenti,
sofferenze morali o fisiche.
Di fronte a questi eventi, tuttavia, nella limitatezza dei rimedi umani, si
prevede a carico del danneggiante l'obbligazione di versare una somma di denaro
al danneggiato a titolo, appunto, di risarcimento del danno, detto, in questo
caso, per equivalente.
Se, invece, è ancora possibile rimediare al danno subìto, come per i danni a cose, l'art. 2058 c.c. consente al danneggiato di chiedere al giudice il risarcimento in forma specifica, a patto, però, che tale reintegrazione non risulti troppo onerosa per il debitore.
Occupiamoci del risarcimento del danno per equivalente, figura fondamentale in tema di illecito e anche di inadempimento.
In questo caso ci interessa il risarcimento in seguito a atto illecito, di natura extracontrattuale.
Abbiamo già accennato alla fondamentale differenza tra queste due responsabilità, ed è sicuramente utile ricordarla
atti che danno vita a responsabilità contrattuale |
sono quegli atti che violano obblighi che intercorrono tra soggetti determinati, come gli inadempimenti contrattuali |
atti che danno vita a responsabilità extracontrattuale |
sono gli atti illeciti (civili); la responsabilità nasce dalla violazione del generico obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica |
Vi è quindi una differenza fondamentale tra i due tipi di responsabilità, perché è chiaro a chiunque che una cosa è non rispettare un contratto e un'altra investire una persona con l'auto.
Queste differenze, tuttavia, non producono una sostanziale diversità sulle regole da seguire in tema di risarcimento tra le due obbligazioni.
L'art. 2056 c.c. primo comma, infatti, in tema di valutazione dei danni per atto illecito dispone che:
il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226, e 1227 |
Si rimanda, quindi, alle regole sul risarcimento del danno
nell'inadempimento delle obbligazioni, cosa che facciamo anche noi.
Ma, nonostante, questo richiamo, vi sono alcune importanti differenze tra i due
tipi di risarcimento, differenze che analizziamo nel collegamento posto qui
sotto.
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