Secondo l'art. 2056
il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226, e 1227 |
Il danneggiato dovrà risarcire sia il danno emergente che il
lucro cessante in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell'atto
illecito (art. 1223);
il giudice potrà anche valutare equitativamente i danni quando non è possibile
provarli nel loro esatto ammontare (art. 1226), e se il danneggiato ha
colposamente concorso a cagionare il danno, l'entità del risarcimento è
diminuita secondo il grado della colpa (art. 1227).
L'art. 2056 non richiama l'art. 1224 che si riferisce alla mora
nelle obbligazioni pecuniarie, anche se, essendo il risarcimento del danno
quantificabile in una somma di denaro, la giurisprudenza ritiene che in caso
d'illecito extracontrattuale si è in mora sin dal momento della produzione del
danno, e da quel momento, quindi, decorrono gli interessi moratori di cui
all'art. 1224.
ma la differenza più importante consiste nella non menzione dell'art. 1225 c.c. relativo alla prevedibilità del danno |
Questo vuol dire che il danneggiante dovrà risarcire non solo ai danni che si potevano prevedere al momento della produzione del danno, ma anche a quelli che non si potevano prevedere, ma che si sono comunque prodotti.
Quanto detto, però, va comunque visto alla luce delle teorie sul
nesso di causalità.
Rimandando la questione a quando ci occuperemo della responsabilità da
inadempimento e del seguente risarcimento
del danno, osserviamo sin da ora, insieme con il Bianca, che
l'applicazione coerente del criterio della causalità adeguata viene ad applicare
alla responsabilità extracontrattuale il principio della prevedibilità del
danno, escludendo, quindi, i danni imprevedibili dal risarcimento. Questa
posizione, però, non è sempre coerente con la posizione della giurisprudenza che
in qualche caso ha ammesso la risarcibilità di danni imprevedibili, intesi come
danni determinati da fattori eccezionali, cioè al di fuori del concetto della
causalità adeguata.
Altra differenza importante con il risarcimento per
inadempimento riguarda la determinazione del danno emergente e del lucro
cessante;
in entrambi casi per danno emergente si intende la perdita subita e per lucro
cessante il mancato guadagno che ha sofferto il danneggiato-creditore, ma ci
accorgiamo subito che questi danni hanno una natura molto diversa nei due tipi
di risarcimento perché è una cosa risarcire il danno da inadempimento di
un contratto e un'altra risarcire il danno che deriva da un atto illecito
extracontrattuale, come un sinistro stradale.
Nel caso del contratto, infatti, bisognerà tutelare "l'interesse positivo" che
aveva il creditore all'adempimento che poi è mancato, e i danni dovranno essere
calcolati in riferimento a questa esigenza.
Nel caso, invece, di inadempimento da illecito extracontrattuale bisognerà
tutelare "l'interesse negativo" che aveva il danneggiato a non essere coinvolto
dalla attività illecita del danneggiante.
Alla luce di queste differenze, si spiegano anche le altre particolarità del risarcimento per illecito extracontrattuale.
In primo luogo l'art. 2057 c.c. prevede che in caso di danno permanente alla persona il giudice può liquidare i danni sotto forma di rendita vitalizia (art. 1872 c.c.).
sono poi risarcibili anche i danni non patrimoniali subiti dal danneggiato (art. 2059 c.c.) |
questi non consistono nei danni che diminuiscono il patrimonio del soggetto, ma nei patimenti, nelle sofferenze psico-fische, nei turbamenti dovuti all'illecito, siano essi di natura transitoria o permanente |
L'art. 2059, inoltre, limita il risarcimento del danno morale ai
soli casi previsti dalla legge;
il riferimento è principalmente all'art. 185 c.p. che prevede la risarcibilità dei danni non
patrimoniali scaturenti da reato.
Questa rigida limitazione, però potrebbe lasciar fuori dal risarcimento
importanti ipotesi di danno come il c.d. "danno biologico".
Questo consiste nella menomazione della integrità psico-fisica della persona che
è rilevante in quanto tale, indipendentemente dalla perdita patrimoniale che si
può subire in seguito a questa menomazione.
Sul danno biologico è intervenuto il legislatore che nel codice delle
assicurazioni (art. 138) lo individua come:
la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito |
Sul punto, poi, era intervenuta la Corte Costituzionale che con sentenza del 14\07\1986 aveva affermato che l'art. 2059 deve essere interpretato nel senso che la limitazione dei casi di risarcimento del danno morale ai soli casi previsti dalla legge, si riferisce solo al "danno morale soggettivo", consistente in ingiuste perturbazioni dell'animo o in sensazioni dolorose, e non esclude la risarcibilità delle lesioni alla salute anche se improduttive di diminuzioni patrimoniali, note come "danno biologico".
Non sono, infine, esclusive dell'illecito extracontrattuale le ipotesi previste dall'art. 2056 c.c. comma 2 sulla liquidazione equitativa del lucro cessante e dall'art. 2058 c.c. sul risarcimento in forma specifica, poiché entrambe le forme di risarcimento possono aversi anche in caso di responsabilità contrattuale.
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