La relatività del contratto

art. 1372 c.c. comma 2

il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge

Dobbiamo chiederci verso quali soggetti sono rivolti effetti del contratto; come prima risposta possiamo pensare sicuramente alle parti che hanno stipulato l'atto, ma è anche vero che gli effetti del contratto si riversano anche su coloro che subentrano nella posizione delle parti e cioè:

  1. gli eredi;

  2. gli aventi causa.

Gli eredi, come sappiamo, sono i continuatori della personalità del defunto e subentrano in tutta la sua posizione patrimoniale;

Gli aventi causa sono coloro che derivano il loro diritto dal diritto di una delle parti, i successori a titolo particolare. Il diritto dell'avente causa derivando da quello della parte, ne segue le vicende.

Al di fuori di questi soggetti abbiamo coloro che non sono toccati dalle vicende contrattuali: i terzi.

terzo è colui che non è né parte, né erede o avete causa delle parti

Queste persone non sono quindi toccate dagli effetti del contratto, anche se si è soliti distinguere, in merito agli effetti contrattuali, tra efficacia diretta e efficacia riflessa; la prima, che è tipica contrattuale, tocca solo le parti, mentre l'efficacia riflessa si propaga come conseguenza indiretta della prima, sui terzi.

Abbiamo quindi stabilito che il contratto ha efficacia solo tra le parti e che queste non possono disporre della sfera giuridica di altri soggetti, i terzi, appunto.

questa ovvia affermazione sembra, però essere contraddetta dallo stesso secondo comma dell'art. 1372 c.c. che permette in certi "casi previsti dalle legge" l'effetto diretto del contratto anche sui terzi

Dobbiamo chiederci, allora, quando è possibile che i terzi siano coinvolti in contratti altrui e perché;
rispondendo alla seconda parte della domanda, osserviamo che quando il contratto ha effetti favorevoli per il terzo, si permette che possa avere efficacia su di lui, a meno che il terzo non intenda rifiutare il beneficio. Caso tipico è l'ipotesi prevista dall'art. 1411 del codice civile, il contratto a favore del terzo, con tutte le sue derivazioni, come ad esempio l'accollo.

Al di fuori del beneficio del terzo, rientrano i casi in cui una parte s'impegna a coinvolgere nel rapporto contrattuale un terzo; in tal caso abbiamo le ipotesi del contratto per persona da nominare (art. 1401 c.c.) e della promessa del fatto di un terzo.
Osserviamo, però, che questi due ultimi contratti non rientrano nella previsione del secondo comma dell'art. 1372, perché qui non c'è alcun effetto diretto sui terzi, né favorevole né sfavorevole; ce ne occupiamo, quindi, solo per comodità espositiva.

Vediamo, quindi, una per una le ipotesi di cui abbiamo parlato.

  1. contratto a favore del terzo;

  2. contratto per persona da nominare e promessa del fatto del terzo.

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