nozione |
è il contratto in cui una parte può riservarsi la facoltà di
nominare, entro tre giorni dalla stipula o nel diverso termine concordato,
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La dottrina è divisa sulla natura giuridica di questo contratto, anche se, in prevalenza, si ritiene che rientri nello schema della rappresentanza eventuale di persona incerta. Altri autori, invece, ritengono trattarsi di negozio in via di formazione o condizionato.
Quale che sia la natura giuridica del contratto, è certo che lo stipulante, cioè colui che si riserva il potere di nomina, non può disporre della sfera giuridica del terzo che dovrà essere nominato.
Stabilisce, infatti, il secondo comma dell'art. 1402 c.c. che la dichiarazione di nomina non ha effetto se non è accompagnata dalla accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.
Se, invece, la dichiarazione di nomina è valida, la persona nominata diviene parte sin dal momento della stipula del contratto.
Chiediamoci, invece, cosa accade se la nomina non è fatta validamente nei termini.
Ci risponde l'art. 1405 c.c. secondo cui il contratto non è nullo o inefficace, ma produce i suoi effetti tra i contraenti originari.
Diverso dal contratto per persona da nominare è l'ipotesi prevista dall'art. 1381 relativa alla promessa del fatto del terzo.
in questo caso un soggetto (promittente) s'impegna contrattualmente a che un terzo si assuma una obbligazione o compia un fatto |
Come si vede, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dell'art. 1401, il
terzo non diviene parte del contratto che rimane sempre limitato alle parti
originarie. Anche in questo caso, però, il terzo non è obbligato ad assumersi
l'obbligazione o a compiere il fatto promesso.
Ancora non va confuso il contratto per persona da nominare con quello per conto
di chi spetta ex art. 1891 c.c. in tema di assicurazione. Qui, infatti, è
definito il nome del contraente, ma potrebbe non essere ancora definito il nome
del soggetto beneficiario dell'assicurazione, da individuarsi successivamente in
relazione alla situazione specifica che si verrà a creare.
Secondo la cassazione (Cass. III n. 13058 del 5
giugno 2007) si tratterebbe di un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c.
o una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo.
Tornando alla promessa del fatto del terzo, nel caso che il terzo si assuma l'obbligazione o compia il fatto promesso, il
promittente avrà raggiunto il suo scopo, ma nel caso contrario il promittente
dovrà indennizzare l'altro contraente.
Si ritiene che l'indennizzo dovrà essere di valore pari alla utilità non
conseguita dall'altro contraente.
Venendo alla natura giuridica della promessa, si ritiene che lo stipulante, in realtà, garantisca la prestazione del terzo; si tratterebbe, quindi, di un contratto di assunzione di garanzia, garanzia che opererà nel caso in cui il terzo non esegua la prestazione oggetto del contratto.
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