Il regime patrimoniale della famiglia
Abbiamo visto che il legislatore ha concepito la famiglia come
luogo dove tutti i suoi membri sono obbligati a collaborare per l'interesse
comune.
I coniugi, in particolar modo, decidono concordemente della vita
familiare ed il legislatore, in armonia con questi scopi, è intervenuto per
regolare anche i rapporti economici che la famiglia intrattiene con i terzi.
Si potrebbe prevedere che per le obbligazioni assunte dai coniugi e per gli acquisiti da loro effettuati, il singolo coniuge sia singolarmente responsabile per le obbligazioni assunte e solo a lui debbano essere riferiti gli acquisiti.
In tal modo, però, si minerebbe quella unità familiare che il legislatore ha voluto creare, anteponendo l'interesse personale del coniuge a quello della famiglia nel suo complesso, ed, in considerazione di ciò, il legislatore ha scelto come regime patrimoniale privilegiato nei rapporti tra i coniugi quello della comunione legale dei beni, prevista negli artt. 177 e ss. del codice civile.
Il regime di comunione legale è quindi "automatico" nel senso che viene adottato in mancanza di una diversa dichiarazione di volontà (art. 159 c.c.).
Ci occupiamo in primo luogo della comunione legale e poi di tutti gli altri cliccando sui collegamenti qui sotto.
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