Il regime patrimoniale della famiglia

Abbiamo visto che il legislatore ha concepito la famiglia come luogo dove tutti i suoi membri sono obbligati a collaborare per l'interesse comune.
I coniugi, in particolar modo, decidono concordemente della vita familiare ed il legislatore, in armonia con questi scopi, è intervenuto per regolare anche i rapporti economici che la famiglia intrattiene con i terzi.

Si potrebbe prevedere che per le obbligazioni assunte dai coniugi e per gli acquisiti da loro effettuati, il singolo coniuge sia singolarmente responsabile per le obbligazioni assunte e solo a lui debbano essere riferiti gli acquisiti.

In tal modo, però, si minerebbe quella unità familiare che il legislatore ha voluto creare, anteponendo l'interesse personale del coniuge a quello della famiglia nel suo complesso, ed, in considerazione di ciò, il legislatore ha scelto come regime patrimoniale privilegiato nei rapporti tra i coniugi quello della comunione legale dei beni, prevista negli artt. 177 e ss. del codice civile.

Il regime di comunione legale è quindi  "automatico" nel senso che viene adottato in mancanza di una diversa dichiarazione di volontà (art. 159 c.c.).

Ci occupiamo in primo luogo della comunione legale e poi di tutti gli altri cliccando sui collegamenti qui sotto.

  1. comunione legale

  2. comunione convenzionale

  3. separazione dei beni

  4. fondo patrimoniale

  5. impresa familiare

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