Obbligazioni pecuniarie |
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Il codice civile disciplina in generale le obbligazioni e si occupa, in particolare, di alcune specie di obbligazioni che, per la loro rilevanza, meritano una considerazione particolare.
Le prime ad esser considerate sono le obbligazioni pecuniarie che si caratterizzano proprio per il fatto di avere ad oggetto una somma di denaro.
Secondo parte alla dottrina le obbligazioni pecuniarie sarebbero una specie
delle obbligazioni generiche, in quanto hanno ad oggetto l'attribuzione in
proprietà di un bene generico quale è il danaro.
Altra parte la dottrina, però, ritiene che le obbligazioni pecuniarie non
rientrino della categoria di obbligazioni generiche, poiché hanno ad oggetto
il denaro che viene considerato non per il suo valore intrinseco, come potrebbe
accadere per delle monete d'oro, ma per il valore di cui esso è simbolo. In
altre parole questi autori partono dalla considerazione che le obbligazioni
generiche hanno ad oggetto " cose ", mentre il danaro non può essere
considerato una " cosa " proprio nella sua caratteristica di essere simbolo di
un valore.
Una delle caratteristiche le obbligazioni pecuniarie riguarda l'applicazione del principio nominalistico previsto sempre dall'articolo 1277, secondo cui:
le obbligazioni pecuniarie si eseguono in conformità del loro importo nominale |
Ciò vuol dire che se io contraggo un debito di 100 dovrò restituire 100 e non una somma diversa anche se, in ipotesi, la restituzione sia avvenuta dopo dieci anni dall'assunzione dell'obbligo.
Il legislatore si è anche preoccupato di precisare che l'estinzione dell'obbligazione avviene con moneta avente corso legale dello Stato al tempo del pagamento. Questa precisazione è di fondamentale importanza, sia perché illustra quale mezzo dev'essere usato per estinguere l'obbligazione, sia perché, in un periodo che ha visto la sostituzione dell'euro alla lira, ci illustra il modo per convertire il vecchio valore nominale al nuovo e, in effetti, il secondo comma dell'articolo 1277 dispone che
se la somma dovuta era determinata in una moneta che non
ha più corso legale al tempo del pagamento, |
Com'è facile intuire, l'applicazione del principio nominalistico può comportare un danno al creditore che, a causa del fenomeno dell'inflazione, si troverebbe a ricevere una somma di valore reale inferiore rispetto al passato. In realtà a non tutte le obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico in quanto se ne distinguono i due tipi, ed esattamente
obbligazioni di valore | hanno ad oggetto una somma di danaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore |
obbligazioni di valuta | hanno ad oggetto una somma di denaro determinata solo riferimento al suo valore nominale |
In definitiva i due tipi di obbligazione, di valore e di valuta, si
distinguono profondamente tra di loro, in quanto nelle obbligazioni di valore
l'oggetto consiste in una cosa diversa dal danaro, mentre nelle obbligazioni di valuta
l'oggetto alla prestazione è proprio il danaro, e per questo motivo che
quest'ultimo caso si applica rigidamente il principio nominalistico.
Per
chiarirci le idee con un esempio, possiamo senz'altro ritenere
obbligazioni di valore quelle che hanno ad oggetto il risarcimento danno, poiché
la moneta che lo quantifica dev'essere riportata al valore reale ed attuale del
danno, mentre se devo 100 euro per averli avuti in prestito, il debito è sicuramente di valuta, poiché il
riferimento del mio debito non consiste in una cosa diversa dal denaro ma
proprio in quello.
Questa diversità di disciplina tra obbligazioni di valore e di valuta ha
fatto ritenere alla giurisprudenza che le obbligazioni di valore non rientrino
nella categoria delle obbligazioni pecuniarie, proprio perché non si applica il
principio nominalistico.
La dottrina, però, in maniera quasi unanime, le ritiene facenti parte delle
obbligazioni pecuniarie, poiché hanno pur sempre ad oggetto una somma di denaro;
di conseguenza anche ai debiti di valore si applicano la maggior parte delle
regole previste per i debiti di valuta, come l'individuazione del luogo del
pagamento, ad esclusione però, della regola che impone il principio
nominalistico.
Ricordiamo infine che l'articolo 1278 c.c.
permette di pagare con
moneta avente corso legale nello Stato un debito contratto in valuta estera,
sempreché non si sia stabilito, attraverso un'apposita clausola, che il
pagamento deve avvenire solo con la valuta estera.
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