Articolo 1277. Debito di somma di danaro.
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso
legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore
nominale.
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha pił
corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta
legale ragguagliata per valore alla prima.
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